N. 308 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 2009

IL TRIBUNALE Visto l'appello proposto dalla Procura generale della Repubblica di Trieste contro la sentenza del Giudice di pace di Pordenone che ha prosciolto Marisa Albino dai reati di cui agli artt. 582-594-612 c.p.

per remissione tacita di querela;

Visto l'art. 36 d.lgs. n. 274/2000, che nella sua formulazione originaria stabiliva al comma 1: 'il pubblico ministero puo' proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa' (tra questi ultimi figurando l'art. 582 c.p.);

Visto l'art. 9 della cd. legge Pecorella (legge n. 46/2006), in base al quale 'all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 le parole: 'e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa' sono soppresse';

Rilevato pertanto che alla luce della formulazione attuale dell'art. 36, d.lgs. n. 274/2000 le sentenze di proscioglimento tutte del G.d.P. non sono appellabili dal p.m., ma solo ricorribili in Cassazione;.

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 6 febbraio 2007, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della legge Pecorella limitatamente all'art. 1 (nella parte in cui, modificando l'art. 593 c.p.p., sanciva l'inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento del giudice ordinario da parte del p.m.) e dell'art.

10, comma 2 (nella parte in cui prevedeva la dichiarazione di inammissibilita' degli appelli proposti prima dell'entrata in vigore della legge);

Rilevato pertanto che il disposto dell'art. 9 della legge n.

46/2006 risulta tuttora in vigore, non essendo stato colpito dalla predetta pronuncia di incostituzionalita', ne' da pronunce successive della Corte costituzionale (compresa quella che ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 2 della legge Pecorella in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento pronunciate in sede di rito abbreviato);

Ritenuto pertanto che allo stato le sentenze di proscioglimento del giudice di pace devono tutte ritenersi inappellabili da parte del p.m., alla luce della formulazione dell'art. 36 d.lgs. n. 274/2000 cosi' come in vigore;

Rilevato che alla luce di tale disposizione normativa si imporrebbe a questo giudice la qualificazione dell'appello proposto quale ricorso in Cassazione, esso si' ammesso dall'art. 36 d.lgs. n.

274/2000 (dunque non gia' una dichiarazione di inamissibilita' dell'appello, bensi' la...

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