N. 307 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 2009

LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 308/2008 RG., promossa con ricorso in appello depositato il 12 dicembre 2008 da Müller Karlheinz, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Erwin Dilitz con studio in Silandro, giusta procura a margine del ricorso in appello, appellante;

Contro Lanthaler Erwin, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Angelika Ennemoser con studio in Merano e Alexander Gasser con studio in Bolzano, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado, appellato;

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1307/2008 del 31 ottobre-5 novembre 2008 del Tribunale di Bolzano, Sezione specializzata agraria; occupazione senza titolo, accertamento contratto d'affitto agrario.

Causa trattenuta in riserva all'udienza del 18 febbraio 2009.

Il Collegio, sciogliendo la riserva.

Premesso in fatto Che con atto di citazione notificato il 10 novembre 2006 Müller Karlheinz conveniva in giudizio, avanti alla sezione distaccata di Silandro del Tribunale di Bolzano, Lanthaler Erwin, assumendo che il convenuto da alcuni anni occupava senza titolo il maso chiuso 'Obertappein' in P.T. 22/I C.C. Monte di Mezzodi' e le particelle fondiarie c.d. 'volanti' connesse al maso, di proprieta' esclusiva di esso attore, nonche' la meta' indivisa, pure intestata ad esso attore, del maso chiuso 'Untertappein' in P.T. 2311 C.C. Monte di Mezzodi', per la meta' residua di comproprieta' del convenuto, e ne chiedeva la condanna al rilascio e al risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione illegittima dei predetti fondi agricoli;

Che il convenuto Lanthaler Erwin, costituendosi in giudizio, in via pregiudiziale di rito eccepiva l'improponibilita' delle domande avversarie per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n.

340, come sostituito dall'art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, in quanto si trattava di domande relative all'ordinamento dei masi chiusi;

Che il convenuto, in via subordinata, negava di occupare i fondi senza titolo ed assumeva di essere affittuario coltivatore diretto del maso chiuso 'Untertappein' sin dal 1990 e di gran parte dei fondi, del maso 'Obertappein' sin dal 1991, sulla base di un contratto verbale d'affitto stipulato con l'attore, il quale gli avrebbe concesso in godimento i fondi (di cui ca. 7,2 ettari coltivati a prato e ca. 6 ettari destinati a pascolo) verso l'obbligo di fornire periodicamente i prodotti agricoli occorrenti al fabbisogno personale del concedente e di custodire il bestiame di proprieta' di quest'ultimo, chiedendo dunque il rigetto delle avversarie domande e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'affitto agrario, previa rimessione della causa alla sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Bolzano, sede centrale (facendo presente di aver presentato, in...

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