N. 300 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 ottobre 2009

IL GIUDICE DI PACE Nel processo penale a carico di Edi Abdellatif Eid Aser, nato ad Alessandria d'Egitto (Egitto) l'8 maggio 1973 domiciliato in Coassolo Torinese, v. Magnetti n. 150, libero presente, assistito e difeso di fiducia dall'avv. Guido Savio; imputato del reato di cui all'art.

10-bis, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (in relazione agli artt. 4 e 5 del medesimo testo unico) perche' quale cittadino straniero faceva ingresso illegale nel territorio dello Stato (in quanto sprovvisto di passaporto o di altro documento equipollente e/o del necessario visto di ingresso, previsti dall'art. 4, d.lgs n. 28/1998 e non versando in alcuna ipotesi di esenzione o causa di forza maggiore) o comunque ivi si tratteneva senza conseguire il necessario permesso di soggiorno previsto dall'art. 5, d.lgs. n. 286/1998. Accertato in Torino il 1° agosto 2009.

All'udienza del 6 ottobre 2009 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che:

in data 1° settembre 2009 l'Ufficio immigrazione della Questura di Torino inviava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino richiesta di autorizzazione alla citazione (n. 119/09 di Prot.) a sensi dell'art. 20-bis, d.lgs. n.

274 del 28 agosto 2000 e successive modifiche di Ed Abdellatif Eid Aser identificato a mezzo passaporto originale, in relazione agli artt. 4 e 5 del T.U. n. 286/1998, perche' quale cittadino straniero faceva ingresso illegale nel territorio dello Stato (in quanto sprovvisto di passaporto o di altro documento equipollente e/o del necessario visto di ingresso, previsti dall'art. 4, d.lgs. n.

286/1998 e non versando alcuna ipotesi di esecuzione o di causa di forza maggiore) o comunque ivi si tratteneva senza conseguire il necessario permesso di soggiorno previsto dall'art. 5, d.lgs. n.

286/1998;

con provvedimento del 16 settembre 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino autorizzava la Polizia giudiziaria alla presentazione dell'imputato davanti il giudice di pace di Torino per l'udienza del 22 settembre 2009 alla quale l'imputato stesso compariva regolarmente assistito dal suo difensore;

in tale udienza, espletate le formalita' d'uso, il pubblico ministero sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis, del d.lgs. n. 286/1998 come introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94 in relazione agli artt. 2, 3 comma 1, e 25 comma 2 Costituzione per i motivi illustrati con nota scritta contestualmente depositata e chiedeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; il difensore dell'imputato si associava a tale richiesta e produceva certificato di nascita del figlio dell'imputato nato in Italia, decreto di espulsione del Prefetto di Torino ed ordine della Questura di lasciare il territorio dello Stato a carico dello stesso a dimostrazione della rilevanza, nel caso in esame, della risoluzione della questione sollevata dalla Procura, rilevando inoltre che la norma impugnata comporterebbe anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione per l'espressa previsione del divieto di oblazionare l'ammenda a differenza di tutti gli altri casi di contravvenzione;

le censure mosse dalla Procura della Repubblica di Torino all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 vengono cosi sintetizzate: a) l'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998 come introdotto dall'art. 1, comma 16, legge 15 luglio 2009, n. 94 appare in contrasto con l'art. 3

Cost. sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza clandestini nello Stato Italiano, come si desume dal fatto che l'art. 16, d.lgs. n. 286/1998 e' stato appositamente modificato per comprendervi l'espulsione dello straniero, in presenza di determinati presupposti, come sanzione sostitutiva irrogabile dal giudice di pace; ma tale obbiettivo era gia' perfettamente raggiungibile prima dell'adozione della nuova figura di reato con l'adozione dell'espulsione coattiva in via amministrativa ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 senza modificare i presupposti necessari per l'espulsione, cosi' risultando, detta nuova figura di reato, assolutamente inutile, coesistendo con la predetta espulsione in via amministrativa;

l'irragionevolezza della nuova fattispecie penale emerge anche sotto il profilo sanzionatorio introducendo una palese ed irragionevole disparita' di trattamento tra soggetti ugualmente destinatari della predetta sanzione sostitutiva; infatti da un lato detta sanzione potra' essere comminata a soggetti condannati con sentenza ex art.

444 c.p.p. per un reato non colposo, ad una pena detentiva non superiore a due anni e sempre che non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.

(come previsto dall'originario art. 16, d.lgs. n. 286/1998 non modificato sul punto) e dall'altro potra' essere comminata a soggetti condannati alla sola pena pecuniaria ex art. 10-bis d.lgs. n.

286/1998 quindi per un reato certamente meno grave di quelli che, soli, originariamente giustificavano l'adozione della predetta misura sostitutiva, senza alcuna possibilita' per il giudice di renderla concretamente inefficace mediante la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena invece esclusa per il nuovo reato; b) violazione dell'art. 3 Cost. per irragionevole disparita' di trattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 che prevede la punibilita' dello straniero inottemperante all' ordine di allontanamento del Questore solo quando lo stesso si trattenga nel territorio dello Stato oltre il termine stabilito e 'senza giustificato motivo', condizioni queste che non si ritrovano nella nuova figura criminosa per la quale e', in ipotesi, sufficiente il venir meno, per un qualche motivo, del permesso di soggiorno perche' sia immediatamente e autonomamente integrata una ipotesi di trattenimento illecito, senza alcuna possibilita' per l'interessato, di' addurre una qualche giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare cosi venendo puniti indiscriminatamente ed automaticamente tutti i soggetti irregolarmente presenti nel territorio dello Stato, senza tener conto dell'eventuale esistenza di situazioni legittimanti tale presenza; c) ulteriore contrasto dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998 con l'art. 3 Cost. nonche' con l'art. 25, secondo comma Cost., avuto riguardo alla configurazione di una fattispecie penale indiscriminatoria, perche' fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziche' su fatti e comportamenti riconducibili alla volonta' del soggetto attivo; infatti, solo apparentemente viene sanzionata una condotta (l'azione dell'ingresso e l'omissione del mancato allontanamento) di per se neutra agli effetti penalistici, mentre in realta' il vero oggetto dell'incriminazione e' la mera condizione personale dello straniero, costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativo all'ingresso e dalla successiva permanenza nel territorio dello Stato che e' la condizione tipica del migrante economico e, dunque anche una condizione sociale cioe' propria di una categoria di persone; la criminalizzazione del migrante economico appare dunque in contrasto sia con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., che vieta ogni discriminazione fondata, tra l'altro, su condizioni personali e sociali, sia con la fondamentale garanzia costituzionale secondo cui si puo' essere puniti solo per fatti materiali (art. 25, secondo comma Cost.); d) la nuova fattispecie appare infine in contrasto con l'art. 2 Cost. che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale tanto che la Corte costituzionale con la sentenza n. 519 del 1995 dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art.

670 c.p. (poi abrogato con la legge 25 giugno 1999) che puniva il reato di mendicita' non potendosi ritenere in alcun modo necessitato il ricorso alla regola penale per sanzionare la mera mendicita' non invasiva che risolvendosi in una semplice richiesta di...

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