N. 338 ORDINANZA 14 - 18 dicembre 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudice: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3 [recte: art. 5, comma 1, lettera a)], della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), e dell'art. 117, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promosso dal Tribunale di Milano, nel procedimento vertente tra Solara s.r.l. ed altri e la Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., con ordinanza del 4 marzo 2009, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 novembre 2009 il giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, nel corso di un processo civile - promosso per l'accertamento della non debenza e per la restituzione degli importi addebitati agli attori e da questi corrisposti alla Banca convenuta, a titolo di interessi anatocistici e di interessi passivi ultralegali su conti correnti - il giudice unico del Tribunale ordinario di Milano, con ordinanza emessa il 4 marzo 2009, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3 [recte: art. 5, comma 1, lettera

a)], della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), e dell'art.

117, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), 'nella parte in cui identificano il tasso legale sostitutivo - delle clausole di contratti bancari nulle perche' indeterminate - con riguardo al valore dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi ''precedenti la conclusione del contratto''';

che il rimettente precisa che tre dei contratti oggetto del giudizio (nei quali il 'tasso d'interesse debitore' e' determinato con riferimento alle 'condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza') risultano rispettivamente stipulati il 13 novembre 1983, il 13 dicembre 1984 ed il 1° luglio 1992, cioe' in epoca precedente all'entrata in vigore (il 9 luglio 1992), dell'art.

4, comma 3, della legge sulla...

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