N. 324 ORDINANZA 30 novembre 2009 - 4 dicembre 2009
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Francesco AMIRANTE;
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 610, 611, 622, 624, 626, 631 e 653, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), promossi dalle Regioni Veneto e Lombardia con ricorsi notificati il 23 e il 26 febbraio 2007, depositati in cancelleria il 1° e il 7 marzo 2007 ed iscritti ai nn.
10 e 14 del registro ricorsi 2007;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 2009 il giudice relatore Maria Rita Saulle;
Uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia, Carlo Albini per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorsi notificati, rispettivamente, il 23 e il 26 febbraio 2007 e depositati il 1° e il 7 marzo 2007, le Regioni Veneto e Lombardia hanno impugnato diverse disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), tra le quali l'art. 1, commi 610, 611, 622, 624, 626, 631 e 653, per violazione degli artt. 3, 5, 97, 117, terzo comma, 118, 119 e 120 della Costituzione;
che entrambe le ricorrenti ritengono che i commi 610 e 611, nell'istituire e nel definire le funzioni dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica senza alcun coinvolgimento delle regioni, violano la competenza legislativa regionale in materia di istruzione e formazione professionale, nonche' il principio di leale collaborazione;
che la Regione Lombardia ritiene che i commi 622 e 624, con i quali si e' modificata la disciplina contenuta nella legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), violano la competenza legislativa delle Regioni in materia di istruzione, nonche' i principi di leale collaborazione e di buon andamento della pubblica amministrazione;
che, in...
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