N. 286 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 agosto 2009

IL TRIBUNALE Nel processo penale a carico di Diouf Ibrahima nato in Senegal 29 settembre 1984, sedicente, in Italia senza fissa dimora elett. dom.

presso avv. Michele Mariella in Pesaro, dif. fid. avv. Michele Mariella di Pesaro, imputato del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche (ex legge 15 luglio 2009, n. 94) perche', senza giustificato motivo, trasgrediva all'ordine di lasciare il territorio dello Stato, impartito dal Questore di Pesaro in data 18 giugno 2009, emesso sulla base del decreto prefettizio di espulsione recante la stessa data (provvedimenti notificati all'imputato in pari data), essendo stato controllato in territorio di Fano, in data 25 agosto 2009.

Accertato in Fano in data 25 agosto 2009. Commesso a decorrere dal 24 giugno 2009.

Premesso che:

1) Diouf Ibrahima e' stato identificato dal N.O.R.M. dei CC di Fano in data 18 giugno 2009 e deferito al Prefetto di Pesaro e Urbino perche' privo di titolo di soggiorno nel territorio dello Stato;

2) con decreto in data 18 giugno 2009 il prefetto, premesso che Diouf Ibrahima, sedicente, ha dichiarato di essere entrato nel territorio dello Stato il giorno 28 agosto 2007 attraverso il valico di frontiera di Milano ma non ha richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nello Stato, senza giustificato motivo, ne ha ordinato l'espulsione dal territorio nazionale delegando all'esecuzione il Questore di Pesaro e Urbino;

3) nella stessa data 18 giugno 2009 il questore, 'accertato che non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per mancanza di documenti idonei all'espatrio' e 'considerato che non sono disponibili posti presso C.I.E. dislocati sul territorio nazionale', ha ordinato ex art. 14, comma 5-bis del d.lgs. n. 286/1998 al medesimo Diouf Ibrahima di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 5 giorni dalla data della. notifica del provvedimento, effettuata il 18 giugno stesso, attraverso la frontiera di Milano-Malpensa, ove dovra' esibire tale atto al personale di Polizia di frontiera, con avvertimento che nel caso si dovesse trattenere nel territorio dello Stato in violazione dei tale ordine senza giustificato motivo sara' punito con la reclusione da uno a quattro anni e nei suoi confronti si procedera' all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;

4) in data 25 agosto 2009 alle ore 9,00 circa, Diouf Ibrahima e' stato controllato dai CC della stazione di Mondavio in localita' viale Piceno del Comune di Fano in ed arrestato;

5) Diouf Ibrahim e' stato quindi presentato per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo all'udienza del 26 agosto 2009;

6) nell'udienza Diouf, assistito da un interprete di lingua francese, ha dichiarato di essere giunto in Italia il 28 luglio 2007 in treno dalla Francia ove era andato in aereo dal Senegal, servendosi di un visto Schengen procuratogli da un amico di suo padre; di essere privo di documenti di identita' perche' consegnati al suo accompagnatore che e' ritornato in Senegal; di avere fatto studi secondari e di essere venuto in Italia per studiare e lavorare, ma di non avere potuto fare nulla di regolare perche' privo di documenti di identita'; di avere raccolto pomodori nel foggiano e di essere venuto nel pesarese per cercare altre possibilita' di studio e lavoro. A specifica domanda ha dichiarato di avere perfettamente inteso il contenuto del provvedimento del questore, oltrettutto scritto anche in lingua italiana, ma di non avervi ottemperato perche' confidava nella possibilita' di un lavoro che avrebbe dovuto procurargli il suo vecchio datore di lavoro foggiano;

7) nell'udienza 26 agosto 2009 il giudice ha convalidato l'arresto e, poiche' il p.m. non ha chiesto l'applicazione di misure cautelali, ha rimesso in liberta' Diouf Ibrahima; ha quindi disposto procedersi a giudizio direttissimo;

8) il difensore d'ufficio ha chiesto un termine a difesa, anche per l'eventuale richiesta di riti alternativi, il giudice ha rinviato all'udienza del 31 agosto 2009, ore 9,00;

9) nell'udienza odierna l'imputato ha nominato un difensore di fiducia e ha chiesto procedersi a giudizio abbreviato;

10) il pubblico ministero ha concluso chiedendo la condanna dell'imputato, concesse le attenuanti generiche e con la diminuente del rito, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione;

11) il difensore, rilevata l'illegittimita' dell'ordine del questore per mancanza di motivazione, ha chiesto l'assoluzione dell'imputato perche' il fatto non sussiste. In subordine ha chiesto l'applicazione della norma piu' favorevole all'imputato costituita dall'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, entrata in vigore 1'8 agosto 2009.

O s s e r v a I) L'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato non era e non e' eseguibile dall'imputato. Se infatti, come espone il questore, non e' stato possibile all'autorita' di pubblica sicurezza eseguire l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per mancanza di documenti idonei all'espatrio, non si vede come avrebbe potuto lo stesso senegalese sedicente e privo di documenti idonei all'espatrio ottenere l'imbarco al posto di frontiera dell'aeroporto di Malpensa. Non e' dato comprendere che cosa Diouf Ibrahima avrebbe potuto fare di piu' e di diverso rispetto al presentarsi al posto di frontiera da solo anziche' accompagnato dalla forza pubblica.

II) Sussiste pertanto un giustificato motivo all'inottemperanza all'ordine del questore, che comporta l'insussistenza del reato mancando una componente essenziale dell'elemento materiale dello stesso, costituito dal trattenersi nel territorio dello Stato senza giustificato motivo.

III) Il reato contestato a Diouf Ibrahima non sussiste comunque anche per un altro motivo: il provvedimento 18 giugno 2009 del questore e' illegittimo per assoluta carenza e comunque insanabile contraddittorieta' della motivazione e deve pertanto essere disapplicato dal giudice. In base al disposto dell'art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 286/1998, l'espulsione deve essere eseguita mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Qualora siano necessari accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita' ...il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso un centro di identificazione ed espulsione (C.I.E.). In base al disposto dell'art.

14, comma 5-bis, soltanto qualora non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.

Ovviamente l'emissione dell'ordine presuppone una condizione che non e' espressamente prevista dalla legge ma che deve ritenersi implicita, cioe' che l'ordine sia almeno astrattamente eseguibile, ed eseguibile legalmente, cioe' nel rispetto delle norme di legge. La pubblica amministrazione non puo' emettere un ordine di cui sia certa ab origine l'ineseguibilita' in forma legale (nella specie, per mancanza di documenti idonei all'espatrio), o che sia eseguibile soltanto con modalita' illegali (espatrio clandestino). Si tratta di elementari applicazioni del principio di legalita' che deve caratterizzare ogni atto della p.a. Di...

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