N. 98 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 ottobre 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro La Regione Sardegna, in persona del suo Presidente pro tempore, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2, 3, 12 e dell'art. 9, commi 3 e 4 della Legge della Regione Sardegna n. 3 del 7 agosto 2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 18 agosto 2009, n. 27, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 9 ottobre 2009.

F a t t o In data 18 agosto 2009 e' stata pubblicata, sul n. 27 del Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, la legge regionale n. 3 del 7 agosto 2009, con la quale sono state poste 'Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale'.

Con tale ampia normazione la regione ha inteso regolamentare svariati settori nell'ambito delle proprie competenze per far fronte alle difficolta' derivanti dalla attuale contingenza economico-finanziaria.

Tuttavia, talune delle richiamate disposizioni, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; se ne deve pertanto procedere all'impugnazione con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di D i r i t t o 1.1. - L'art. 3 della legge regionale della Sardegna n. 3/2009 pone 'Disposizioni per il superamento del precariato'.

Ai fini che qui in particolare interessano, i commi 1, 2 e 3 della norma dispongono che: '1. Al fine del superamento delle forme di lavoro precario nella pubblica amministrazione regionale, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, la regione, gli enti e le agenzie regionali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 3 per cento delle proprie dotazioni organiche; le assunzioni avvengono sulla base di forme pubbliche di selezione, privilegiando quelle per soli titoli.

Le assunzioni non costituiscono in alcun modo presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato. I provvedimenti di assunzione in violazione dei limiti previsti sono nulli e determinano la responsabilita' contabile di chi li ha posti in essere. Gli stessi provvedimenti sono immediatamente notificati alle competenti autorita' di controllo.

  1. L'Amministrazione regionale, in funzione delle finalita' di cui al comma 1 e', inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata quadriennale.

  2. I comuni e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorita' ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli gia' assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attivita' a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzandone, sono attuati dagli enti locali interessati avuta riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio delle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal l° gennaio 2002. Tale personale e' individuato dando ulteriore priorita' all'anzianita' anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianita' per la collocazione in quiescenza. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente l'esercizio di funzioni o compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla regione al sistema delle autonome locali ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di' spesa e organica negli enti locali'.

    Il successivo comma 12 dispone quindi: '12. L'amministrazione regionale, le agenzie e gli enti di cui alla legge regionale 3...

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