N. 298 SENTENZA 16 - 20 novembre 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), sia nel testo originario sia come modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126, promossi con due ricorsi della Regione Calabria notificati il 24 luglio ed il 23 settembre 2008, depositati in cancelleria rispettivamente il 30 luglio e il 30 settembre 2008 ed iscritti ai numeri 40 e 58 del registro ricorsi 2008.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 settembre 2009 il giudice relatore Franco Gallo;

uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Calabria e l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 24 luglio 2008, depositato il successivo 30 luglio ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2008, la Regione Calabria ha promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche ad esso apportate dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126, e cioe' nel testo vigente dal 29 maggio 2008 al 26 luglio 2008.

1.1. - Il comma 1 di detto articolo, nel testo originario, prevede che 'A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo'.

1.2. - Il comma 2 della medesima disposizione chiarisce che 'Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni' cioe', salvo prova contraria, 'quella di residenza anagrafica', secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) - 'nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992'.

Il comma 2 dell'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dal comma 173 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.

296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), stabilisce, al primo periodo, che 'Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo [...] si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica'. Esso chiarisce, al secondo periodo, che 'Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente'.

Il comma 3 del medesimo art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 prevede, al primo periodo, che 'A decorrere dall'anno di imposta 1997 [...] l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo puo' essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio'. Il secondo periodo di tale ultima disposizione - aggiunto dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 (Disposizioni tributarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122 - stabilisce che 'La predetta facolta' puo' essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale'.

1.3. - Il successivo comma 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, al primo periodo, dispone che 'L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti dall'art. 6, comma 3-bis, e dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni'. Il comma 3-bis dell'art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1992, aggiunto dal comma 6 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2008), prevede che 'Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta'. Il comma 4 dell'art.

8 del medesimo d.lgs. n. 504 del 1992 stabilisce invece che 'Le disposizioni di cui al presente articolo' - e cioe' di cui al detto art. 8, rubricato 'Riduzioni e detrazioni dall'imposta' - 'si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari'.

Il secondo periodo del medesimo comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008 stabilisce, 'conseguentemente', che 'sono [...] abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992'. Detto comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 1992, nel disciplinare la determinazione delle aliquote e dell'imposta, stabiliva che restavano 'ferme le disposizioni dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556', e cioe' le disposizioni che, 'Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili', permettevano ai comuni di 'deliberare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto [fosse] almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato'. Gli abrogati commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992 - aggiunti dal comma 5 dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007 ed entrati in vigore il 1° gennaio 2008, ai sensi del comma 164 dell'art. 3 della medesima legge n. 244 prevedevano che: a) 'Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si [detraesse] un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5' (comma 2-bis, primo periodo); b) 'L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, [venisse] fruita fino a concorrenza del suo ammontare [e fosse] rapportata al periodo dell'anno durante il quale si [protraeva] la destinazione di abitazione principale' (comma 2-bis, secondo periodo); c) per le unita' immobiliari adibite 'ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione [spettasse] a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si [verificava]' (comma 2-bis, terzo periodo); d) 'L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si [applicasse] a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9' (comma 2-ter).

1.4. - Il denunciato comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008 stabilisce, al primo periodo, che 'La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244' [comma, quest'ultimo, prima riportato nel punto 1.3.]. A tale fine, il medesimo comma censurato detta alcune disposizioni attuative, secondo cui: a) 'nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008' (comma 4, secondo periodo); b) 'In sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto' (comma 4, terzo periodo); c) 'Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione' (comma 4, quarto periodo).

1.5. - Il successivo comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, pure denunciato, stabilisce che, 'Al fine di garantire il contributo di...

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