N. 306 ORDINANZA 16 - 20 novembre 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 2, comma 164, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, promosso dal Giudice di pace di Torino nel procedimento vertente tra C.R. ed il Comune di Torino con ordinanza del 12 gennaio 2009, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 4 novembre 2009 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Torino ha sollevato - in riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 2, comma 164, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

che il giudice remittente premette di essere investito dell'opposizione proposta dalla proprietaria di un autoveicolo avverso il verbale con il quale le veniva contestata - in forza della disposizione censurata - l'omessa comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, resosi precedentemente responsabile dell'infrazione stradale sanzionata dall'art. 142 del medesimo codice della strada (Eccesso di velocita') e non identificato al momento della commessa violazione;

che il giudice a quo, sempre in punto di fatto, deduce che la ricorrente - essendole stato notificato, in data 19 marzo 2008, il verbale relativo alla pregressa violazione dell'art. 142 del codice della strada, accertata a carico del veicolo di sua proprieta' oltre ad impugnare tale verbale (radicando un primo giudizio, diverso rispetto a quello principale) forniva, con comunicazione inviata il 16 maggio 2008 a mezzo lettera raccomandata, 'dichiarazione di impossibilita' di risalire all'effettivo trasgressore';

che, secondo il Giudice di pace di Torino, il predetto art.

126-bis, comma 2, 'nella sua attuale formulazione letterale' e 'per come viene interpretato dalla Corte di cassazione', non gli consentirebbe 'di aderire alla richiesta di annullamento' del secondo verbale, avanzata nel giudizio principale dalla proprietaria della vettura;

che tale richiesta, infatti, risulta fondata sul fatto che la ricorrente, da un lato, 'ha dichiarato di non essere in grado di risalire al guidatore dell'auto al momento della violazione' e, dall'altro, che 'il verbale per la mancata comunicazione dei dati del guidatore le e' stato notificato quando il primo accertamento' quello, cioe', relativo alla violazione dell'art. 142 del codice della strada - 'non era ancora divenuto definitivo';

che in relazione al primo dei due profili, il giudice remittente richiama, innanzitutto, le vicende normative che hanno interessato la censurata disposizione;

che il testo originario dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85) - stabiliva che l'organo accertatore della violazione comportante la perdita di punteggio dovesse dare notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, 'solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione', fosse stata 'identificata inequivocabilmente';

che, per contro, a seguito dell'avvenuta modifica della norma censurata (compiuta dall'art. 7, comma 3, lettera b, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante 'Modifiche ed integrazioni al codice della strada', convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214) era posta a carico del proprietario del veicolo, che non avesse provveduto a comunicare i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento della commessa violazione, addirittura la sanzione personale della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, oltre quella pecuniaria prevista dall'art. 180, comma 8, del codice della strada;

che, richiamata, altresi', la sentenza n. 27 del 2005 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimita' costituzionale di tale novellata formulazione dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada (proprio nella parte in cui poneva a carico di un soggetto diverso dall'effettivo trasgressore la suddetta sanzione personale), il giudice a quo rammenta le ulteriori vicende che hanno interessato la censurata disposizione;

che - per effetto dell'ulteriore modifica apportata dall'art.

2, comma 164, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), comma aggiunto dalla relativa legge di conversione, 24 novembre 2006, n. 286 - a carico del proprietario del veicolo, il quale non comunichi, entro sessanta giorni dalla richiesta, i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento della commessa violazione, si applica la (sola) 'sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000', sempre che tale omissione sia posta in essere 'senza giustificato e documentato motivo';

che, tanto premesso, il Giudice di pace di Torino sottolinea come la Corte costituzionale - nell'interpretazione dell'art.

126-bis, comma 2, del codice della strada - abbia ritenuto impossibile 'un'opzione ermeneutica' che pervenga 'alla conclusione di equiparare ogni ipotesi di omessa comunicazione dei 'dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione'', giacche' essa 'presenterebbe una dubbia compatibilita' con l'art. 24 Cost.', in quanto, 'non consentendo in alcun modo all'interessato di sottrarsi all'applicazione della sanzione pecuniaria, si risolverebbe nella previsione di una presunzione iuris et de iure di responsabilita'' (ordinanza n. 434 del 2007);

che non in...

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