N. 297 SENTENZA 16 - 20 novembre 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO Giudice, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,

Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 600, e 3, comma 162 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 26 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 5 marzo 2008 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 2009 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - La Regione Veneto ha promosso questioni di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), e, tra queste, degli articoli 2, comma 600, e 3, comma 162.

  1. - Il comma 600 dell'art. 2 stabilisce che 'Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602'.

    2.1. - Il richiamato comma 588 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2008, 'la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non puo' superare i 1.600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile'.

    Il comma 589 detta disposizioni volte ad incentivare - 'per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali' - l'utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni di documenti (come previsto dall'art. 47, primo comma, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

    82, recante 'Codice dell'amministrazione digitale'), a tal fine stabilendo, in caso di 'mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata', una 'riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea'. Il successivo comma 590 demanda l'individuazione delle modalita' attuative del comma 589 ad un 'decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore' della legge denunciata.

    Il comma 591 introduce nel corpo dell'art. 78 del menzionato decreto legislativo n. 82 del 2005 i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, i quali: a) stabiliscono che le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, 'inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie', 'sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi 'Voce tramite protocollo Internet' (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettivita' o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP'; b) demandano al CNIPA il compito di effettuare azioni di monitoraggio e di verifica del rispetto di tali previsioni; c) prevedono a carico degli enti inadempienti, in caso di mancato adeguamento a dette disposizioni, una 'riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia'. Il successivo comma 592 demanda l'individuazione delle modalita' attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater ad un 'decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore' della legge denunciata. Il comma 593 quantifica i risparmi di spesa prodotti dalle misure di cui al comma 591, stabilendo altresi' che, 'in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti'.

    I commi 594, 595, 596, 597, 598 e 599 - non oggetto di autonoma impugnazione - disciplinano l'adozione di 'piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilita', a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

    1. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali'. Tali piani si riferiscono genericamente alle 'amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165' - e cioe', secondo quest'ultima disposizione, a: 'tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e...

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