N. 310 ORDINANZA 16 - 20 novembre 2009
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Francesco AMIRANTE;
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione e affidamento condiviso dei figli), promosso dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma sul ricorso, proposto da P. M., con ordinanza del 20 gennaio 2009, iscritta al n.
73 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2009 il giudice relatore Paolo Grossi.
Ritenuto che il Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma - chiamato a pronunciarsi, in un procedimento ex art. 745 del codice di procedura civile, sul rifiuto opposto dal cancelliere alla istanza di apposizione della formula esecutiva ad un decreto pronunciato dal tribunale medesimo, non impugnato, con il quale (disposto l'affidamento esclusivo del figlio alla madre) si e' posta a carico del padre naturale una somma a titolo di contributo al mantenimento del minore - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione e affidamento condiviso dei figli), 'nella parte in cui non prevede che il decreto, notificato agli interessati e al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti e il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica';
che il rimettente - ritenuto fondato il diniego del cancelliere, poiche' l'art. 474, secondo comma, numero 1, cod. proc.
civ. non indica, tra i provvedimenti ai quali va riconosciuta l'efficacia di titolo esecutivo, i decreti assunti dal tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 737 e seguenti del codice di rito, quali quelli che quantificano il contributo al mantenimento di un figlio minore posto a carico del genitore non coniugato - esclude che la evidente disparita' rispetto ai provvedimenti similari pronunciati dal tribunale...
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