N. 92 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 ottobre 2009

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, ex lege rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai fini del presente atto;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Liguria n. 30 del 6 agosto 2009, pubblicata nel B.U.R. n. 15 del 12 agosto 2009, recante norme in materia di 'Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilita' di tratte viarie strategiche sul territorio regionale'.

La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2009 come da estratto del relativo verbale che si deposita unitamente alla relazione del Ministro proponente.

Con la legge n. 30 del 6 agosto 2009, che consta di diciannove articoli, la Regione Liguria ha dettato norme in merito alla 'Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilita' di tratte viarie strategiche sul territorio regionale'.

La suddetta normativa, al fine di rendere piu' efficiente la rete infrastrutturale del territorio ligure, promuove e disciplina la realizzazione delle autostrade e delle infrastrutture ferroviarie regionali con il piu' ampio coinvolgimento delle autonomie locali.

La Regione Liguria, in particolare, per la progettazione e realizzazione delle citate opere infrastrutturali, prevede il ricorso alla finanza di progetto, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n.

163/2006.

La legge regionale in esame 'Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilita' di tratte viarie strategiche sul territorio regionale', presenta profili di illegittimita' costituzionale.

Talune disposizioni, infatti, sono censurabili sotto il profilo della legittimita' costituzionale in quanto violano la competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), l) e s) Cost.

Al riguardo, si premette che, nonostante le regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di 'governo del territorio', la materia della disciplina delle infrastrutture per i profili attinenti la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost,. rientra nella...

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