N. 296 SENTENZA 4 - 13 novembre 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 5-11 agosto 2008, depositato in cancelleria l'8 agosto 2008 ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 2009 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi gli avvocati Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 5 agosto 2008, depositato l'8 agosto ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi del 2008 la Provincia autonoma di Trento ha proposto questione di legittimita' costituzionale in via principale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni).

1.1. - La disposizione censurata aggiunge al comma 4 dell'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 luglio 2006, n. 7 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008), recante la disciplina provinciale in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, il periodo: '[L]e concessioni che interessino un'altra Regione o Provincia autonoma sono rilasciate d'intesa con la Regione o Provincia interessata'.

  1. - La ricorrente Provincia di Trento sostiene che tale disposizione violerebbe gli artt. 8, 9, n. 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), violerebbe l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), violerebbe il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come modificato dal decreto legislativo n. 463 del 1999 e dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico), nonche' violerebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione), ed i principi di buon andamento e di leale collaborazione.

    2.1. - Per chiarire la lesione dei dedotti parametri costituzionali, la difesa provinciale inquadra la disposizione impugnata nell'ambito del conflitto sorto tra le Province di Trento e di Bolzano in ordine alla titolarita' della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico di San Floriano d'Egna.

    A seguito, dapprima, della delega operata dal decreto legislativo n. 463 del 1999 e, poi, del riconoscimento operato, in capo alle due Province autonome (in ragione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione) dal decreto legislativo n. 289 del 2006, delle funzioni legislative ed amministrative relative a tutte le derivazioni di acqua pubblica e, pertanto, anche alle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, ciascuna provincia e' divenuta titolare delle competenze relative alle concessioni riferibili al proprio territorio.

    La concessione di San Floriano d'Egna riguarda un impianto localizzato 'a scavalco' tra i territori delle due province, essendo situato in territorio trentino la gran parte del corso d'acqua (il torrente Avisio) captato dell'opera di presa, meta' della diga e l'intero lago artificiale (il lago di Stramentizzo), ed essendo situati in territorio alto atesino l'altra meta' della diga, l'opera di presa, la condotta forzata, la centrale di produzione elettrica e il canale di restituzione delle acque.

    Tra le due province autonome e' sorto un conflitto in ordine alla titolarita' di detta concessione ed alla disciplina normativa ad essa applicabile, ed, in specie, in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974, come modificato dal decreto legislativo n. 463 del 1999, il quale, in via generale, indica come competente la provincia nel cui territorio ricadano in tutto o in parte le opere di presa, o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a piu' concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa e quindi, specificamente, assegna alla Provincia di Trento i 2/3 ed alla Provincia di Bolzano 1/3 dei proventi economici della concessione di San Floriano d'Egna.

    Secondo la Provincia di Trento, ferma la prevista assegnazione pro quota delle spettanze economiche, conseguenza dell'obiettiva incidenza della concessione in...

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