N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 ottobre 2009

Ricorso della Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della Giunta stessa del 29 settembre 2009, n. 2923, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dagli avv. prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova, Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi del Foro di Roma, presso quest'ultimo domiciliata in Roma, alla via Federico Confalonieri n.

5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n.

12, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3, 97, 100, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, dell'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonche' del principio di leale collaborazione di cui agli artt.

5 e 120, secondo comma, della Costituzione e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dell'art. 17, comma 30 e 30-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante 'Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali', cosi' come risultante a seguito della conversione in legge 3 agosto 2009, n.

102, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009, n.

140 S.O.

F a t t o e d i r i t t o 1. - Mediante la previsione di cui all'art. 17, comma 30 e 30-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante 'Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali', cosi' come risultante a seguito della conversione in legge 3 agosto 2009, n.

102, il legislatore nazionale ha modificato, integrandolo, il disposto normativo di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.

20, rubricato 'Norme in materia di controllo della Corte dei conti'.

Piu' specificamente il Parlamento, con il comma 30 dell'art. 17, ha disposto che: 'All'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: ''f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266''. Mentre il successivo comma 30-bis recita: 'Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: ''1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita''.

In sostanza l'impugnata disposizione di cui all'art. 17, comma 30, ha previsto la sottoposizione al controllo preventivo di legittimita' operato dalla Corte dei conti di due nuove tipologie di atti:

atti e contratti di conferimento di incarichi individuali, con 'contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria' (art. 7, comma 6, del d.lgs. n.

165/2001);

atti e contratti concernenti studi e consulenze conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, stipulati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (art. 1, comma 9, della legge n. 266/2005).

Il successivo comma 30-bis, invece, ha attribuito la competenza ad effettuare i controlli di legittimita' su detti atti alla sezione centrale del controllo di legittimita' presso la Corte dei conti.

Le disposizioni impugnate non si attardano a chiarire se, tra le nuove categorie di atti da sottoporre al vaglio preventivo della Corte dei conti, debbano rientrare anche gli atti assunti dalle regioni e dagli enti locali. L'assenza di una precisa indicazione in senso contrario, ed anzi il rinvio espresso che le previsioni di cui alle nuove lettere f-bis) e f-ter) dell'art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994, fanno al d.lgs. n. 165/2001, che - come noto -, tra le pubbliche amministrazioni, alle quali si rivolge, comprende anche regioni, province, comuni, comunita' montane, e loro consorzi e associazioni (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001), inducono la Regione Veneto a ritenere la diretta applicabilita' di detta disciplina anche agli enti regionali e agli enti locali. La lettera dei disposti, infatti, e' inequivoca.

L'odierna ricorrente, pertanto, si rivolge a codesta ecc.ma Corte perche' dichiari l'illegittimita' costituzionale della disciplina statale impugnata la' dove essa dispone - attraverso il richiamo dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 - che anche gli atti e i contratti con i quali le regioni e gli enti locali conferiscono incarichi, studi o consulenze a soggetti esterni alla p.a. siano da oggi soggetti a controllo preventivo di legittimita' della sezione centrale della Corte dei conti. Essa viola, infatti, sotto molteplici profili, le prerogative costituzionalmente garantite a regioni ed enti locali.

E anche per conto degli enti locali oggi la Regione Veneto ricorre, essendo a cio' certamente legittimata, stante la 'stretta connessione, in particolare [...] in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali', connessione che 'consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali' (cosi' Corte cost., sent., 14 novembre 2005, n. 417, riprendendo Corte cost., sent., 28 giugno 2004, n. 196).

  1. - Prima di procedere con l'illustrazione delle censure, sembra opportuno svolgere qualche considerazione preliminare circa l'evoluzione del sistema dei controlli, al fine di meglio inquadrare il panorama costituzionale-ordinamentale, nel quale anche la disciplina impugnata si inquadra.

    E' noto che, pur essendo l'origine del controllo comunemente fatta risalire allo Stato assoluto, l'elaborazione dogmatica e concettuale della funzione di controllo e' coeva all'affermazione della forma di Stato liberale di diritto. Vigente questa forma di Stato, il sistema dei controlli era 'statocentrico', finalizzato a garantire allo Stato il mantenimento della supremazia su tutti gli altri enti. La figura principale di controllo era rappresentata dal controllo preventivo di legittimita' su singoli atti, riflesso della concezione formale del principio di legalita'.

    Con l'avvento della Repubblica democratica e dello Stato sociale, detto sistema di controlli divenne presto inadatto alla nuova missione della pubblica amministrazione, sempre piu' impegnata nell'erogazione di servizi e sempre meno nell'esercizio di poteri autoritativi. La...

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