N. 81 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 settembre 2009

Ricorso della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1493 del 25 settembre 2009 (all. 1), rappresentata e difesa - come da procura a margine del presente atto - dall'avv. Vincenzo Baroni dell'Avvocatura regionale, dall'avv.

prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Antonio Lamberti di Napoli, con domicilio eletto in Roma presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania, via Poli n. 29;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma l-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come introdotto dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, 'Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini', per violazione:

dell'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione;

dell'articolo 119 della Costituzione;

del principio di ragionevolezza, del principio di buon andamento di cui all'art. 97, primo comma della Costituzione;

del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

del diritto di difesa garantito dall'art. 24, primo comma, della Costituzione, nei modi e per i profili di seguito illustrati.

F a t t o La legge 3 agosto 2009, n. 102, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, 'Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 - Supplemento ordinario n. 140, ha introdotto all'art. 9 del citato decreto-legge il seguente comma l-bis:

'Le somme dovute da una regione commissariati ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza'.

La Regione Campania risulta attualmente commissariata con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2009. Il commissariamento tuttavia...

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