Sentenza nº 188 da Constitutional Court (Italy), 19 Ottobre 2018

RelatoreGiovanni Amoroso
Data di Resoluzione19 Ottobre 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 188

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

- Luca ANTONINI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, nel procedimento vertente tra Emilio Intrieri e il Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino ed Equitalia Sud spa, con ordinanza del 12 giugno 2017, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione del Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino;

udito nella udienza pubblica del 25 settembre 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

udito l’avvocato Giuseppe Falcone per il Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 12 giugno 2017, depositata il 20 dicembre 2017, la Commissione tributaria provinciale (CTP) di Cosenza, adita con ricorso proposto da Emilio Intrieri contro il Consorzio di bonifica integrale bacini meridionali del Cosentino ed Equitalia Sud spa avverso una cartella di pagamento per contributi consortili dovuti per l’anno 2010, ha sollevato questioni incidentali di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), in riferimento agli artt. 119 e 23 della Costituzione.

    Riferisce la CTP rimettente che il ricorrente – oltre ad eccepire l’invalidità della notificazione della cartella di pagamento, essendo stata la stessa effettuata a mezzo del servizio postale e non dagli ufficiali della riscossione, e l’insufficienza della motivazione, consistente unicamente nel riferimento alla proprietà di un immobile all’interno del comprensorio del Consorzio – ha dedotto l’insussistenza di un concreto beneficio per il fondo, derivante dall’attività del Consorzio di bonifica.

    Quest’ultimo, costituendosi, ha specificatamente replicato rilevando che la quota di tributo richiesto prescindeva, per espressa previsione dell’art. 23, comma 1, lettera a), citato, da qualsivoglia beneficio per il fondo.

    1.1.– La CTP rimettente premette che l’art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), prevede che i consorzi di bonifica, per l’adempimento dei loro fini istituzionali, hanno il potere d’imporre contributi alle proprietà e che l’art. 860 del codice civile stabilisce che «I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica».

    La CTP richiama la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 55 del 1963) secondo cui l’art. 59 citato, nella parte in cui impone ai proprietari consorziati la corresponsione di un contributo utile a finanziare l’adempimento dei fini istituzionali dell’ente, delinea una prestazione patrimoniale ricompresa nell’art. 23 Cost., costituzionalmente legittima solo e soltanto in quanto determinata o determinabile sulla base e in proporzione dei benefici derivanti dalla bonifica.

    Anche alla luce della giurisprudenza di legittimità – prosegue il rimettente − detto «vantaggio» dev’essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall’inclusione in esso del bene (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 15 maggio 2013, n. 11801).

    La CTP rileva inoltre, quanto al riparto delle competenze legislative, che tra le materie di competenza concorrente di cui all’art. 117 Cost., nella sua originaria formulazione, vi è quella che concerne il settore “agricoltura e foreste”, competenza poi concretamente trasferita dallo Stato alle Regioni. Sicché esse sono state delegate a legiferare in materia di bonifica, pur sempre nell’ambito dei principi stabiliti con il citato r.d. n. 215 del 1933.

    Anche dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, le Regioni sono state ritenute competenti a disciplinare l’attività di bonifica, a programmarle sul territorio, a regolarne l’esercizio da parte degli enti pubblici e dei privati proprietari, a stabilire le modalità di gestione delle relative opere.

    Nella specie la Regione Calabria, con propria legge regionale del 10 marzo 1988, n. 5 (Norme in materia di bonifica), ha definito gli scopi dell’attività di bonifica nella Regione, e le azioni, gli interventi, la disciplina e il funzionamento degli organi che devono applicarla.

    Con la successiva legge reg. n. 11 del 2003, la Regione Calabria ha poi provveduto a riorganizzare l’intero comparto regionale dei consorzi di bonifica integrale.

    Quanto alla contribuzione, la disciplina regionale ha previsto la ripartizione dell’intero territorio regionale in ambiti territoriali denominati «comprensori di bonifica» (art. 13).

    I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell’ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l’iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall’approvazione del «piano di classifica» (art. 17).

    Il sistema di riparto prevede, quindi, la preliminare individuazione, all’interno del «comprensorio» di bonifica (coincidente con l’ambito territoriale in cui opera l’ente) di un perimetro di contribuenza (coincidente con l’insieme degli immobili destinatari di benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall’attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori), e di indici di contribuenza per ciascun immobile, evidentemente e ragionevolmente finalizzati al riparto delle contribuzioni.

    In relazione a quest’ultimo, l’art. 23 dispone: «Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; b) per le spese riferibili al successivo art. 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio».

    Nella specie – osserva ancora la CTP – in Calabria, il Piano di classifica, di cui al citato art. 24 della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, non è stato adottato da nessuno dei consorzi operanti nei comprensori di bonifica, sicché i consorzi esercitano la potestà impositiva utilizzando unicamente il criterio di cui alla lettera a) del citato art. 23 e dunque richiedono ai consorziati le somme necessarie al funzionamento dell’ente «indipendentemente dal beneficio fondiario».

    1.2.– Secondo la CTP la disposizione di cui all’art. 23, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabra n. 11 del 2003, posta a fondamento della pretesa contributiva del Consorzio, si pone in contrasto con gli artt. 119 e 23 Cost.

    Le questioni di costituzionalità sarebbero rilevanti poiché da esse dipende l’esito del ricorso proposto dal ricorrente, che non contesta di essere proprietario di terreni agricoli insistenti nel comprensorio di bonifica, ma si limita a eccepire l’insussistenza di alcun beneficio.

    Secondo la CTP è violato l’art. 119 Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che prevede che le Regioni e gli enti locali territoriali «hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa» nonché «risorse autonome» e «stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri», con il limite che questi ultimi siano «in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

    Nel caso di specie, le norme statali di coordinamento, contenute negli artt. 10, 11 e 59 del r.d. n. 215 del 1933, sarebbero state violate, atteso che la disposizione censurata esplicitamente consente l’imposizione di un contributo ai consorziati «indipendentemente dal beneficio fondiario».

    In subordine – prosegue la CTP – sarebbe comunque violato l’art. 23 Cost., in ragione della mancanza di direttive e criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell’ente impositore circa la ripartizione dell’onere finanziario tra i proprietari.

    L’espressa esclusione, da parte del legislatore regionale, del riferimento ai benefici derivanti dalla concreta bonifica, comporterebbe la mancanza di «direttive e criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell’ente impositore».

  2. – Con memoria del 29 gennaio 2018, depositata il 31 gennaio 2018, si è costituito il Consorzio di bonifica integrale bacini meridionali del Cosentino, eccependo l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in quanto la CTP non avrebbe disposto la notifica dell’ordinanza al legale rappresentante della Regione venendo meno all’obbligo imposto dall’art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

    Inoltre, il Consorzio ha sostenuto l’inammissibilità delle questioni sul rilievo che la disposizione censurata è stata sostituita dall’art. 1 della legge della Regione Calabria 9 maggio 2017, n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del...

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