Ordinanza nº 187 da Constitutional Court (Italy), 12 Ottobre 2018

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione12 Ottobre 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 187

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

- Luca ANTONINI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5 “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci” e di altre leggi provinciali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 2-7 maggio 2013, depositato in cancelleria il 7 maggio 2013, iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2018 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 2-7 maggio 2013, depositato in cancelleria il 7 maggio 2013, iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci” e di altre leggi provinciali);

che, secondo il ricorrente, l’impugnato art. 2 avrebbe previsto, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto per interventi edilizi, oneri di spesa senza la dovuta indicazione dei mezzi di copertura, in violazione dell’art. 81, quarto (recte: terzo) comma, della Costituzione, mentre l’art. 3, parimenti censurato, nel sostituire l’art. 44-ter della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), come a sua volta sostituito dall’art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7 (Liberalizzazione dell’attività commerciale), dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 38 del 2013, avrebbe riprodotto in buona parte il contenuto della disposizione già dichiarato illegittimo, determinando restrizioni ingiustificate della concorrenza relative all’insediamento delle...

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