Sentenza nº 183 da Constitutional Court (Italy), 04 Ottobre 2018

RelatoreFranco Modugno
Data di Resoluzione04 Ottobre 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 183

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione Veneto 5 settembre 2017, n. 28 (Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 “Gonfalone e stemma della Regione”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 9-11 ottobre 2017, depositato in cancelleria il 13 ottobre 2017, iscritto al n. 83 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 5 giugno 2018 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi l’avvocato dello Stato Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Mario Bertolissi, Luigi Manzi e Ezio Zanon per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 9-11 ottobre 2017, depositato il successivo 13 ottobre e iscritto al n. 83 del registro ricorsi 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 5 e 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione Veneto 5 settembre 2017, n. 28 (Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 “Gonfalone e stemma della Regione”), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 87 dell’8 settembre 2017, nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l’art. 7-bis, comma 2, lettere a), d), f) ed n), e l’art. 7-septies, comma 1, alla legge della Regione Veneto 20 maggio 1975, n. 56 (Bandiera, gonfalone, fascia e stemma della Regione).

    1.1.– Quanto alla prima delle disposizioni impugnate, il ricorrente rileva che il nuovo art. 7-bis della legge reg. Veneto n. 56 del 1975, sotto la rubrica «[u]so della bandiera e dei simboli ufficiali della Regione», stabilisce i luoghi e i casi nei quali deve essere esposta la bandiera della Regione Veneto.

    Riguardo ai luoghi, il comma 2 del citato art. 7-bis prevede che la bandiera regionale debba essere esposta anche all’esterno degli edifici sedi delle prefetture e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, nonché degli «altri organismi pubblici» – compresi, dunque, gli organismi pubblici statali e nazionali – diversi dalla Regione, dai Comuni, dalle Province, dalla Città metropolitana, dai consorzi e unioni di enti locali e dalle comunità montane (lettera a). L’obbligo di esposizione della bandiera veneta è esteso, altresì, agli enti pubblici – tra i quali rientrano anche gli enti pubblici statali e nazionali – che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale (lettera d), nonché alle imbarcazioni di proprietà di organismi pubblici, e quindi anche ai natanti di proprietà di organismi statali e nazionali (lettera n).

    Per quel che attiene poi ai casi, la norma censurata stabilisce che la bandiera della Regione debba essere esposta «ogni qualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica o dell’Unione Europea» (lettera f).

    Ad avviso del ricorrente, nello stabilire obblighi di esposizione della bandiera veneta all’esterno di edifici sedi di organi e uffici statali e di enti e organismi pubblici statali o nazionali, nonché su imbarcazioni di proprietà di questi ultimi, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che riserva alla potestà legislativa esclusiva statale la materia dell’«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali».

    In proposito, il Presidente del Consiglio dei ministri ricorda come i casi e i modi di esposizione della bandiera nazionale e di quella dell’Unione europea siano disciplinati dalla legge statale 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea). Tale legge – emanata in attuazione dell’art. 12 Cost. e in conseguenza dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – all’art. 2, commi 1 e 2, impone l’esposizione delle due bandiere all’esterno di una serie di edifici pubblici.

    Il secondo periodo del comma 2 dell’art. 1 qualifica le disposizioni della stessa legge n. 22 del 1998 come «norme generali regolatrici della materia», autorizzando il Governo a emanare, nel loro rispetto, un regolamento in delegificazione per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell’art. 2 (ossia in rapporto all’esposizione delle bandiere presso le sedi degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, i ministeri, gli uffici giudiziari, le scuole e università statali, i seggi elettorali e le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero). Il primo periodo del medesimo comma 2 dell’art. 1 consente, invece, alle Regioni di emanare norme attuative limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 2, ossia con esclusivo riguardo all’esposizione della bandiera nazionale e dell’Unione europea presso gli edifici sedi dei consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi.

    Il successivo comma 3 dell’art. 2 stabilisce, altresì, che il regolamento e le norme regionali possono, nei limiti delle rispettive competenze dianzi indicate, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea, nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico diversi da quelli compresi nel comma 1 dello stesso art. 2.

    Sulla base delle previsioni della legge n. 22 del 1998, il regolamento adottato con d.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 (Regolamento recante disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici) impone l’esposizione delle bandiere nazionale ed europea anche all’esterno degli edifici sedi di altri organismi di diritto pubblico, tra i quali le autorità indipendenti e gli enti pubblici di carattere nazionale (art. 1, comma 1, lettera c), nonché all’interno degli uffici dei titolari di cariche istituzionali (art. 6), regolando inoltre i modi e i tempi dell’esposizione.

    L’art. 12 del regolamento stabilisce, altresì, che «[l]’esposizione delle bandiere all’esterno e all’interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell’autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni», con la precisazione che, «[i]n ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell’ente ogni volta che è prescritta l’esposizione di quest’ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale».

    La normativa ora ricordata prefigurerebbe – secondo il ricorrente – un assetto di competenze pienamente rispettoso della sfera di autonomia regionale. Lo Stato si sarebbe, infatti, riservato la regolamentazione dell’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea con riguardo agli edifici degli uffici pubblici statali e degli enti pubblici di carattere nazionale, senza mai pretendere di disciplinare casi, tempi e modi di esposizione dei simboli ufficiali – gonfaloni, stemmi, vessilli e bandiere – delle Regioni relativamente alle sedi di organi e uffici regionali.

    Al contrario, con la disposizione censurata, la Regione Veneto, in violazione della sfera di competenza legislativa garantita allo Stato, pretenderebbe di conformare l’organizzazione amministrativa di questo e degli enti pubblici nazionali, stabilendo dove, come e quando i titolari e i preposti ad organi e uffici dello Stato e di organismi di rilievo nazionale sono obbligati ad esporre la bandiera veneta sugli immobili e sulle imbarcazioni di proprietà di questi ultimi.

    La disposizione censurata violerebbe, in questo modo, anche l’art. 3 Cost., omologando irrazionalmente il trattamento di situazioni diverse tanto per il «titolo dominicale […] o di godimento», quanto sotto il «profilo funzionale» (gli edifici sedi di uffici pubblici statali, o comunque sia non regionali, e quelli adibiti a sede di uffici regionali).

    Violerebbe, ancora, l’art. 5 Cost., giacché, imponendo agli edifici sedi di uffici statali o di enti pubblici nazionali il simbolo ufficiale della Regione, attenterebbe «al principio stesso dell’unità e indivisibilità nella Nazione».

    Il ricorrente soggiunge che neppure l’obbligo di esposizione congiunta della bandiera veneta con quella della Repubblica o dell’Unione europea, previsto dalla lettera f) del comma 2 del nuovo art. 7-bis della legge reg. Veneto n. 56 del 1975, rimarrebbe esente da censura. Tale previsione non potrebbe ritenersi, infatti, legittimata dal ricordato disposto dell’art. 12 del d.P.R. n. 121 del 2000, secondo il quale la bandiera nazionale e quella europea debbono essere esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell’ente ogni volta che è prescritta l’esposizione di quest’ultimo, «osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale». Tale disposizione andrebbe, infatti, intesa nel senso che è lo Stato a stabilire quando le bandiere nazionale ed europea debbano essere esposte congiuntamente alla bandiera regionale o locale, e non già l’inverso.

    1.2.– Il Presidente del Consiglio...

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