Ordinanza nº 184 da Constitutional Court (Italy), 04 Ottobre 2018

RelatoreFrancesco Viganò
Data di Resoluzione04 Ottobre 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 184

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Genova, nel procedimento penale a carico di L. G. e altri, con ordinanza del 28 giugno 2017, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2018 il Giudice relatore Francesco Viganò.

Ritenuto che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Genova, con ordinanza del 28 giugno 2017, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), «nella parte in cui non prevede un’ipotesi attenuata per i casi di minore gravità»;

che il giudice rimettente premette di essere investito, in sede di udienza preliminare, del procedimento penale nel quale sono stati rinviati a giudizio, ai sensi dell’art. 110 del codice penale e dell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001, tre imputati – un’insegnante di un liceo statale genovese (L. G.), suo marito (R. M.) e un medico operante a Londra (R. V.) –, alla prima di essi essendo altresì contestata l’aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale di cui all’art. 99, terzo comma, cod. pen.;

che, in particolare, il sig. R. M. avrebbe richiesto al dott. R. V. un certificato medico falsamente attestante uno stato di malattia della sig.ra L. G., certificato da quest’ultima presentato nel corso del procedimento disciplinare aperto a suo carico dal direttore dell’istituto scolastico, per giustificare l’assenza avvenuta nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2015;

che due degli imputati, la sig.ra L. G. e il sig. R. M., hanno formulato richiesta di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi dell’art. 168-bis cod. pen., previa riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 481 cod. pen.;

che il delitto contestato agli imputati istanti – punito con la reclusione da uno a cinque anni – non consentirebbe, tuttavia, il loro accesso alla messa alla prova, ammissibile soltanto per reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, nonché per i delitti indicati dall’art. 550, comma 2, del codice di procedura penale;

che, laddove invece la pena prevista per il delitto contestato agli imputati istanti non superasse i quattro anni di reclusione, essi potrebbero essere ammessi alla prova, tenuto conto della «natura assai contenuta del danno cagionato alla Pubblica Amministrazione e del ruolo rivestito dai soggetti concorrenti nel reato, oltre che della loro incensuratezza», dal che la rilevanza delle questioni sollevate;

che le...

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