DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2009, n. 23 - Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attivita' professionali intellettuali). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 dell'11 maggio 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

il seguente regolamento Visto l'art. 117 comma 3 della Costituzione;

Visto l'art. 117 comma 6 della Costituzione;

Visto l'art. 42 comma 2 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale n. 22 ottobre 2008 n. 55 (Disposizioni in materia di qualita' della normazione);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008 n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attivita' professionali intellettuali);

Visto, in particolare, l'art. 9 della medesima legge regionale n.

73/2008 istitutivo del fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti;

Visto il comma 2 del citato art. 9 che individua le forme di sostegno ai giovani professionisti nei prestiti d'onore per l'acquisizione di strumenti informatici nonche' nei prestiti, tra l'altro, per l'avvio e sviluppo di studi prevedendo una priorita' per gli studi interprofessionali;

Visto il comma 5 del medesimo art. 9 che rinvia ad apposito regolamento attuativo, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la disciplina delle 'modalita' di funzionamento del fondo e le condizioni per assicurare l'accesso delle donne al fondo', 'nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore';

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 5 marzo 2009;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2006, n. 26 'Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale');

Vista la preliminare delibera della Giunta regionale del 23 marzo 2009, n. 207 con la quale e' stato approvato lo schema del suddetto regolamento ai fini dell'acquisizione del parere del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto;

Visto il parere favorevole della competente commissione consiliare espresso in data 16 aprile 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2009, n.

359;

Considerato quanto segue:

  1. l'obbligo di attuare l'art. 9 comma n. 5 della legge regionale n. 73/2008;

  2. la necessita' conseguente di disciplinare il funzionamento del fondo di rotazione istituito dall'art. 9 della legge regionale n.

    73/2008;

  3. l'esigenza, ai fini suddetti, di individuare in modo puntuale sia i soggetti beneficiari delle prestazioni del fondo di rotazione, nonche' la natura, l'ammontare e i limiti della garanzia da esso prestata;

  4. la specifica necessita', stante il tenore del citato comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 73/2008, di precisare condizioni di accesso per le donne al fondo e quindi stabilire una maggiore garanzia per quanto riguarda le giovani professioniste ed i progetti di studio associati od intersettoriali;

  5. la necessita' generale di individuare l'ammontare dei prestiti previsti sia per la fattispecie di prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuali, per le spese di acquisizione di strumenti informatici;

    sia per i progetti di avvio di nuovi studi professionali e per programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attivita' professionale;

  6. l'esigenza di stabilire le modalita' di individuazione del gestore del fondo di rotazione ed i suoi obblighi principali per dare concreta operativita' al fondo;

  7. l'esigenza di precisare le forme di controllo sul soggetto gestore, i casi di revoca del fondo e di quelli di restituzione di parte dei conferimenti a fini di corretta gestione;

  8. la necessita' di precisare individuare termini e modalita' di presentazione delle domande di ammissione alle garanzie del fondo per assicurare certezze ai soggetti beneficiari;

  9. l'esigenza di individuare gli strumenti di controllo sulle dichiarazioni rese dai beneficiari dei prestiti e di riservarsi, sulla base delle risultanze del monitoraggio delle attivita' e della valutazione di impatto delle stesse, di...

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