LEGGE 16 dicembre 2008, n. 21 - Iniziative a sostegno dei consorzi fidi. Misure a favore di soggetti pubblici regionali per le anticipazioni sulle liste di carico poste in riscossione.

(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 59 de 24 dicembre 2008) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Provvedimenti in favore dei consorzi fidi 1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese di cui all'art. 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, aderenti ai confidi riconosciuti ai sensi dell'art. 5 della medesima legge, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e' autorizzato a concedere un contributo una tantum finalizzato all'integrazione dei fondi rischi nella misura massima del de mnimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006. Tali contributi sono calcolati nella misura del 5 per cento rispetto alle garanzie rilasciate da ciascun confidi risultante dall'ultimo bilancio di esercizio. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilita' dell'U.P.B. 4.2.1.5.3 - capitolo 212032 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

  1. E' disposto lo stanziamento di 20.000 migliaia di euro per procedere al pagamento dei contributi in conto interessi spettanti alle imprese, relativamente agli anni 2006 e precedenti, aderenti ai consorzi e cooperative di garanzia fidi dei settori commercio, artigianato e industria cosi' come previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. La suddivisione degli importi necessari da assegnare agli assessorati competenti, per le suddette precedenti disposizioni legislative sui confidi, e' effettuata con successivo provvedimento dalla Ragioneria generale della Regione in relazione alle istanze presentate dai confidi all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e all'assessorato dell'industria.

  2. Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata, pei gli esercizi finanziari 2008 e 2009, la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. All'onere per l'esercizio finanziario 2008 si fa fronte mediante riduzione della U.P.B. 4.2.1.5.3 - capitolo 212030. L'onere per l'esercizio finanziario 2009 trova riscontro nel bilancio pluriennale delle Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 accantonamento 1005.

  3. La spesa di cui al comma 3 e' a destinazione vincolata; le somme non utilizzate per le finalita' dell'art. 72 della legge regionale n. 32/2000 possono, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposti del dirigente generale del dipartimento finanze e credito sentiti i dirigenti generali dei dipartimenti della cooperazione e dell'industria, essere destinate alle finalita' d cui all'art. 11 della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

    Art. 2

    Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11

  4. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

    1. il comma 1 dell'art. 3 e' sostituito dai seguenti:

      '1. L'assessorato regionale del bilancio e delle finanze e' autorizzato ad integrare...

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