DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 gennaio 2009, n. 2 - Regolamento concernente «Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. e del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. in materia di previdenza integrativa».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 24 febbraio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 34, comma 8, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2762 di data 24 ottobre 2008 avente ad oggetto 'Approvazione del regolamento concernente 'Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. e del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. in materia di previdenza integrativa'';

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni del decreto del Presidente Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg.

  1. Dopo il comma 3-ter dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. e' introdotto il seguente:

    '3-quater. La pensione e' erogata in rate bimestrali, entro il decimo giorno del mese pari, comprendenti una mensilita' posticipata ed una anticipata.'.

  2. All'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 7-6/Leg. del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. dopo il primo periodo del comma 1 e' aggiunto il seguente:

      'Entro il 30 settembre di ogni anno sono presentate altresi' le domande per ottenere il contributo previsto dall'art. 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, per i versamenti arretrati. Tali sono i versamenti per i quali siano stati fissati come termini per la loro effettuazione una o piu' delle scadenze previste per i versamenti relativi all'anno di riferimento, ancorche' si riferiscano ad anni precedenti a questo.';

    2. al comma 6 le parole: 'Prevista dall'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n.

      421)', sono sostituite dalle seguenti: 'prevista dall'art. 14, comma 5, del decreto...

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