LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 10 - Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualita' nei servizi di ristorazione collettiva per minori.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 14 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione, nell'ambito degli interventi preventivi di tutela del diritto alla salute dell'infanzia e dell'adolescenza, adotta iniziative finalizzate a migliorare il livello qualitativo dell'alimentazione.

  1. La Regione riconosce il valore nutrizionale e salutistico dei prodotti caratteristici della dieta alimentare mediterranea e, in particolare, dei prodotti biologici regionali, dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali con particolare riguardo a quelli certificati con marchio regionale.

  2. La Regione, al fine di promuovere la qualita' nell'alimentazione e la consapevolezza nei consumi, contribuisce all'acquisto dei prodotti di cui al comma 2, da utilizzare all'interno dei servizi di ristorazione collettiva per minori gestiti dagli enti locali nelle scuole nonche' all'interno dei servizi di ristorazione delle strutture sanitarie pubbliche e accreditate e degli istituti di pena per minori.

    Art. 2

    Contributo regionale 1. La Regione, in conformita' alle disposizioni di cui all'art.

    59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche, interviene per garantire, nei servizi di ristorazione collettiva per minori nelle scuole, nei reparti ospedalieri di pediatria anche accreditati e negli istituti di pena per minori, l'utilizzo di una percentuale non inferiore al 50 per cento di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali nonche' zootecnici provenienti da coltivazioni e allevamenti biologici regionali ed eventualmente nazionali.

  3. La spesa necessaria per l'acquisto dei prodotti di cui al comma 1, e' finanziata da apposito contributo regionale fissato nelle seguenti misure:

    1. 1'80 per cento per i comuni con un numero di abitanti uguale o inferiore a 10.000;

    2. il 70 per cento per i comuni con un numero di abitanti superiore a 10.000 e inferiore a 25.000;

    3. il 60 per cento per i comuni con un numero di abitanti uguale o superiore a 25.000.

  4. Sono esclusi, da qualunque ipotesi di finanziamento regionale previste dalla presente legge, i comuni con un numero di abitanti superiori a 120.000.

    Art. 3

    Partecipazione finanziaria degli enti locali 1. Il comune interessato si impegna a contribuire alla copertura della spesa prevista dall'art. 2, comma 1...

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