LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 15 - Modifiche all'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, ad oggetto: «Norme integrative e complementari alla legge regionale 'Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli enti pubblici della Regione Molise - Triennio 1988/1990' e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Segreterie particolari 1. L'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e' sostituito dal seguente:

'Art. 8. (Segreterie particolari) - 1. Per lo svolgimento delle rispettive attivita' di segreteria, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali, il Presidente del Consiglio regionale, i componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, iPresidenti delle commissioni consiliari permanenti e temporanee, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, si avvalgono di specifiche unita' organizzative denominate: 'segreterie particolari'.

  1. Alle segreterie particolari compete esclusivamente l'espletamento delle attivita' non istituzionali conseguenti alle funzioni rispettivamente attribuite a ciascuno degli organi di cui al comma 1 e non riconducibili nell'ambito di competenze delle strutture organizzative della Regione.

  2. La consistenza numerica di ciascuna delle segreterie di cui al comma 1 e' determinata con riferimento ai limiti ed alle disponibilita' complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonche' alle quote assegnate a ciascuna segreteria. Detti stanziamenti, periodicamente determinati con provvedimento della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza, sono comprensivi di compensi per eventuali prestazioni di lavoro straordinario, del trattamento di missione, del salario incentivante, degli oneri previdenziali ed assistenziali e di qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo.

  3. Ai fini della sola determinazione dell'importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 da assegnare a ciascuna segreteria, nonche' per l'attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali, si fa riferimento alla seguente tabella:

    Parte di provvedimento in formato grafico 5. L'importo di cui al comma 4 e' determinato sulla base del costo di ciascuna categoria inserita nella tabella e prevista dai Contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto regioni ed autonomie locali, corrispondente al trattamento economico iniziale fisso e ricorrente di ciascuna categoria, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, ivi comprese le somme caratterizzate da continuita' e fissita' di erogazione nonche' dal salario accessorio nei limiti previsti dalla...

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