LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 8 - Norme per favorire l'utilizzazione dei brevetti e la promozione delle conoscenze in materia brevettuale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 14 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione interviene con la presente legge per contribuire a valorizzare l'innovazione e la creativita' individuale, ed in particolare per:

  1. diffondere la conoscenza dei prodotti dell'ingegno;

  2. contribuire alle spese per la registrazione ed il mantenimento dei brevetti nonche' per la realizzazione e la sperimentazione dei relativi prototipi e la loro commercializzazione;

  3. favorire l'utilizzo dei brevetti da parte delle imprese, anche allo scopo di favorire l'occupazione.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge, con il termine brevetto si fa riferimento a tutte le tipologie di tutela previste dalla legislazione vigente in materia, ovvero alle invenzioni, ai modelli di utilita', ai marchi o ai disegni; con il termine inventori si fa riferimento ai soggetti, singoli o associati, che risultano titolari di brevetto.

    Art. 3

    Interventi regionali 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, la Regione:

  4. concede contributi agli inventori con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 4;

  5. organizza o promuove l'organizzazione di incontri tra esperti in materia di diritto d'autore e proprieta' industriale e studenti degli istituti tecnici superiori e delle universita' per favorire lo sviluppo tra i giovani della cultura dell'innovazione, diretta ad implementare la creativita' individuale ed a suggerire possibili sbocchi occupazionali;

  6. promuove la diffusione di materiale informativo e sostiene la realizzazione di prodotti editoriali specializzati in materia di invenzioni e brevetti;

  7. organizza eventi finalizzati a favorire l'incontro tra gli inventori e gli imprenditori interessati alla realizzazione ed alla commercializzazione dei brevetti;

  8. istituisce uno sportello che informi i soggetti interessati a brevettare un'invenzione dell'iter previsto dalla normativa vigente.

    1. La Giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, sentita la commissione di cui all'art. 6 e la commissione consiliare competente in materia, adotta annualmente il programma degli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

      Art. 4

      Contributi agli inventori 1. Gli inventori possono presentare domanda di contributo alla struttura regionale prevista dall'art. 5, previa iscrizione in apposito elenco informatizzato, istituito presso la medesima struttura...

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