DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 aprile 2009, n. 17 - Modifiche alle norme tecniche per le discariche di rifiuti.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 5 maggio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 781 del 16 marzo 2009;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

  1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e' cosi' sostituito:

    '1. Il presente regolamento definisce i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera n), della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, di seguito denominata legge'.

  2. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e' cosi' sostituito:

    '3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla bonifica e ai siti inquinanti di cui agli articoli 38, 39 e 40 della legge'.

    Art. 2

  3. La lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e' cosi' sostituita:

    'g) gestore: il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica';

    Art. 3

  4. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e' cosi' sostituito:

    '2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento di rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materie prime ed energia'.

    Art. 4

  5. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e' cosi' sostituito:

    '1. La domanda per la costruzione di una discarica di cui all'art. 23 della legge contiene quanto segue:

    1. il progetto di discarica predisposto sulla base del presente regolamento e dei contenuti di cui agli allegati A e B;

    2. l'identita' del richiedente e del gestore, se sono diversi;

    3. la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, indicando il codice dell'elenco europeo dei rifiuti;

    4. l'indicazione della capacita' totale della discarica;

    5. la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche;

    6. metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;

    7. la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti nonche' del risanamento e riutilizzo dopo la chiusura della stessa;

    8. il piano di certificazione della qualita' per i materiali ed i sistemi adottati nella costruzione o nel risanamento della discarica ai sensi delle norme UNI o norme EN vigenti.'.

    Art. 5

  6. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e' cosi' sostituito:

    '1. La domanda per la gestione di una discarica di cui all'art.

    24 della legge e' corredata della seguente documentazione:

    1. piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato B, nel quale sono individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalita' di chiusura della stessa;

    2. piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato B nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;

    3. piano di sorveglianza e controllo, contenente tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle...

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