DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 aprile 2009, n. 17 - Modifiche alle norme tecniche per le discariche di rifiuti.
Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 5 maggio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 781 del 16 marzo 2009;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
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Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e' cosi' sostituito:
'1. Il presente regolamento definisce i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera n), della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, di seguito denominata legge'.
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Il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e' cosi' sostituito:
'3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla bonifica e ai siti inquinanti di cui agli articoli 38, 39 e 40 della legge'.
Art. 2
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La lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e' cosi' sostituita:
'g) gestore: il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica';
Art. 3
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Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e' cosi' sostituito:
'2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento di rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materie prime ed energia'.
Art. 4
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Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e' cosi' sostituito:
'1. La domanda per la costruzione di una discarica di cui all'art. 23 della legge contiene quanto segue:
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il progetto di discarica predisposto sulla base del presente regolamento e dei contenuti di cui agli allegati A e B;
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l'identita' del richiedente e del gestore, se sono diversi;
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la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, indicando il codice dell'elenco europeo dei rifiuti;
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l'indicazione della capacita' totale della discarica;
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la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche;
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metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
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la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti nonche' del risanamento e riutilizzo dopo la chiusura della stessa;
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il piano di certificazione della qualita' per i materiali ed i sistemi adottati nella costruzione o nel risanamento della discarica ai sensi delle norme UNI o norme EN vigenti.'.
Art. 5
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Il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e' cosi' sostituito:
'1. La domanda per la gestione di una discarica di cui all'art.
24 della legge e' corredata della seguente documentazione:
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piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato B, nel quale sono individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalita' di chiusura della stessa;
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piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato B nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;
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piano di sorveglianza e controllo, contenente tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle...
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