LEGGE REGIONALE 27 aprile 2009, n. 20 - Disposizioni in materia di ricerca e innovaziane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 6 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Toscana, nell'esercizio della proprie funzioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni di alta formazione e di ricerca operanti sul suo territorio, intende, con la presente legge:

  1. favorire la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca fondamentale con riferimento agli ambiti di particolare eccellenza e specificita' strettamente connessi con programmi fondamentali per lo sviluppo regionale;

  2. promuovere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale ed il trasferimento dei risultati della ricerca per lo sviluppo sostenibile e la competitivita' del sistema produttivo regionale, per la qualificazione e valorizzazione delle competenze umane e l'incremento dell'occupazione, per il contenimento e la qualificazione dei consumi energetici e delle risorse naturali, per il miglioramento dello stato di salute dei cittadini, per la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione dei beni culturali, per l'efficienza dei sistemi della mobilita' e del trasporto multimodale ed il migliore utilizzo delle infrastrutture, garantendo pari opportunita' di genere;

  3. favorire lo sviluppo della ricerca privata, anche in forma consortile e la sua integrazione con la ricerca pubblica;

  4. favorire la qualificazione e la molteplicita' delle esperienze, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, delle risorse umane, quali soggetti attivi della diffusione e del trasferimento della conoscenza;

  5. integrare le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, in sinergia con i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;

  6. promuovere e sostenere l'interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti in Toscana nella ricerca, nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca;

  7. diffondere la conoscenza della ricerca nei confronti della collettivita' anche attraverso apposite azioni di comunicazione istituzionale.

    Art. 2

    Oggetto 1. La presente legge:

  8. definisce gli strumenti di programmazione e coordinamento degli interventi regionali per lo sviluppo in Toscana dell'attivita' dell'alta formazione e di ricerca in ambito scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, nazionale ed europea coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale, favorendo l'interazione fra i diversi ambiti disciplinari del sapere e della conoscenza;

  9. individua le forme di interazione tra i soggetti che operano nell'ambito della ricerca e dell'innovazione di cui all'art. 3, gli enti locali, le imprese pubbliche e private, favorendo la convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati;

  10. definisce le azioni per la diffusione e trasferimento di competenze scientifiche e tecnologiche dal sistema della ricerca a quello dei soggetti di cui all'art. 3, per la loro valorizzazione ed applicazione per l'innovazione dei processi organizzativi, di produzione, di distribuzione e dei servizi nonche' per la valorizzazione delle risorse umane, promuovendone e sostenendone la qualificazione e l'inserimento nel sistema regionale della ricerca e delle imprese.

    Art. 3

    Rete regionale della ricerca 1. La Regione favorisce la cooperazione fra i soggetti operanti in Toscana nell'ambito dell'alta formazione, della ricerca pubblica e privata, della diffusione e del trasferimento dei risultati della ricerca stessa, mediante l'istituzione di un coordinamento denominato 'rete regionale della ricerca'; la rete opera nel rispetto delle specifiche autonomie dei soggetti ad essa aderenti e della loro cooperazione con la comunita' scientifica internazionale, con particolare riferimento allo spazio europeo della ricerca di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2000) 6, del 18 gennaio 2000. Le attivita' relative al coordinamento sono svolte dalla struttura della giunta regionale competente per materia.

    1. Oltre alla Regione, possono aderire alla rete regionale della ricerca:

  11. gli enti locali;

  12. le universita' e le scuole superiori di alta formazione;

  13. gli enti di ricerca ed i soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di ricerca;

  14. i parchi scientifici e tecnologici e gli altri soggetti che operano nel campo della diffusione e del trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca;

  15. le imprese pubbliche e private che svolgono o sono destinatarie di attivita' di ricerca.

    1. La Regione, in coerenza con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di ricerca, e gli indirizzi del piano nazionale della ricerca, favorisce la partecipazione dei soggetti di cui al comma 2 alla programmazione regionale.

      Art. 4

      ...

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