LEGGE REGIONALE 21 maggio 2009, n. 10 - Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli-VeneziaGiulia.
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 21 del 27 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' 1. La Regione nell'esercizio della potesta' concorrente in materia di istruzione e della potesta' esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e nel rispetto dei principi fondamentali costituzionali, delle norme generali sull'istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle competenze del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) e delle sue articolazioni periferiche, dei comuni e delle province, intende offrire agli studenti del Friuli-Venezia Giulia l'opportunita' di conseguire un livello di apprendimento delle lingue straniere comunitarie adeguato all'odierno mercato del lavoro, favorendo anche la formazione e l'aggiornamento dei docenti,
Art. 2
Sostegno ai progetti scolastici 1. Per l'attuazione delle finalita' previste dall'art. 1, l'amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere progetti di istituti scolastici relativi a:
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incremento dello studio della prima lingua straniera comunitaria previsto dal curriculum mediante il potenziamento delle ore d'insegnamento, come definito dai Piani dell'offerta formativa dei singoli istituti;
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introduzione o incremento dello studio di una seconda lingua straniera comunitaria previsto dal curriculum tramite l'attivazione dell'insegnamento o il potenziamento delle ore d'insegnamento, come definito dai Piani dell'offerta formativa dei singoli istituti;
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sostegno alla formazione e all'aggiornamento dei docenti, favorendo metodologie innovative e l'insegnamento veicolare delle lingue straniere comunitarie;
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attivita' aggiuntive di lettori o docenti di madrelingua presso le istituzioni scolastiche, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado.
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Per l'attuazione dei progetti previsti dal comma 1, trovano applicazione le procedure di cui all'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002).
Art. 3
Clausola valutativa 1. Entro il mese successivo all'inizio dell'anno scolastico di riferimento, l'assessore regionale all'istruzione presenta alla commissione consiliare competente una relazione annuale sullo stato di attuazione della...
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