LEGGE REGIONALE 21 maggio 2009, n. 10 - Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli-VeneziaGiulia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 21 del 27 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione nell'esercizio della potesta' concorrente in materia di istruzione e della potesta' esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e nel rispetto dei principi fondamentali costituzionali, delle norme generali sull'istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle competenze del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) e delle sue articolazioni periferiche, dei comuni e delle province, intende offrire agli studenti del Friuli-Venezia Giulia l'opportunita' di conseguire un livello di apprendimento delle lingue straniere comunitarie adeguato all'odierno mercato del lavoro, favorendo anche la formazione e l'aggiornamento dei docenti,

Art. 2

Sostegno ai progetti scolastici 1. Per l'attuazione delle finalita' previste dall'art. 1, l'amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere progetti di istituti scolastici relativi a:

  1. incremento dello studio della prima lingua straniera comunitaria previsto dal curriculum mediante il potenziamento delle ore d'insegnamento, come definito dai Piani dell'offerta formativa dei singoli istituti;

  2. introduzione o incremento dello studio di una seconda lingua straniera comunitaria previsto dal curriculum tramite l'attivazione dell'insegnamento o il potenziamento delle ore d'insegnamento, come definito dai Piani dell'offerta formativa dei singoli istituti;

  3. sostegno alla formazione e all'aggiornamento dei docenti, favorendo metodologie innovative e l'insegnamento veicolare delle lingue straniere comunitarie;

  4. attivita' aggiuntive di lettori o docenti di madrelingua presso le istituzioni scolastiche, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado.

    1. Per l'attuazione dei progetti previsti dal comma 1, trovano applicazione le procedure di cui all'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002).

      Art. 3

      Clausola valutativa 1. Entro il mese successivo all'inizio dell'anno scolastico di riferimento, l'assessore regionale all'istruzione presenta alla commissione consiliare competente una relazione annuale sullo stato di attuazione della...

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