LEGGE REGIONALE 4 giugno 2009, n. 11 - Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

(Pubblicata nel I S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 10 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubbliche 1. Per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 gli incentivi per opere pubbliche previste da normative regionali di settore sono assegnati, prioritariamente, nella misura del 70 per cento per lavori di importo complessivo fino a 500.000 euro e, nella misura del restante 30 per cento, per lavori di importo complessivo superiore a 500.000 euro, che siano cantierabili entro centoventi giorni dalla data in cui sono disponibili i finanziamenti. Un'opera si considera cantierabile in presenza del progetto definitivo approvato e corredato delle autorizzazioni previste.

  1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi finanziati nell'ambito di programmi e iniziative comunitarie, nell'ambito dei programmi attuativi regionali e nazionali finanziati con le risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS), nonche' agli interventi finanziati a valere sugli articoli 15 e 15-bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sull'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e sull'art. 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, della viabilita', dell'edilizia, scolastica, sociale e sanitaria.

  2. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie ai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), ai fini della predisposizione della progettazione definitiva relativa a lavori di importo complessivo fino a 1 milione di euro, con priorita' per il completamento di opere gia' avviate, nonche' per opere di edilizia scolastica, di' risparmio energetico, di adeguamento alle norme antisismiche e di abbattimento delle barriere architettoniche.

  3. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 3 sono concesse con procedimento a sportello in un'unica soluzione, sono erogate nella misura del 95 per cento delle spese di progettazione con il provvedimento di concessione e sono restituite, senza interessi, entro un mese dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori, dal soggetto beneficiario che, contestualmente, provvede alla consegna di una copia del progetto. Il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario comporta la restituzione dell'anticipazione finanziaria e il pagamento degli interessi legali dalla data di erogazione dell'anticipazione, nonche' l'esclusione da ulteriori anticipazioni finanziarie ai sensi del presente articolo. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l'organo concedente puo' concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e per la consegna di copia del progetto o, previa deliberazione della Giunta regionale, fissarne uno nuovo.

  4. Alla legge regionale n. 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 8 dell'art. 8 e' aggiunto il seguente periodo:

      'Per i suddetti lavori, di importo inferiore a 200.000 euro e per i quali sia allegata una relazione descrittiva dell'intervento, l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori di cui all'art. 7 sostituisce l'approvazione del progetto preliminare.';

    2. dopo il comma 9-bis dell'art. 9 sono inseriti i seguenti:

      '9-ter. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9-bis sono affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'art. 17.

      9-quater. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9-bis possono essere affidati con il criterio del prezzo piu' basso ove ritenuto motivatamente piu' adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio di cui al comma 9-ter.

      9-quinquies. Per l'affidamento degli incarichi di cui ai commi 9 e 9-bis le stazioni appaltanti devono, preferibilmente, utilizzare le tariffe professionali previste per le categorie interessate quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.';

    3. alla lettera b) del comma 1 dell'art. 17 prima della parola 'con' e' inserita la seguente: 'preferibilmente';

    4. dopo il numero 8) del comma 3 dell'art. 17 e' inserito il seguente:

      '8-bis) innovazione tecnologica o di processo nell'opera da realizzare;';

    5. al comma 3 dell'art. 22 dopo le parole 'procedura negoziata' sono inserite le seguenti: 'di importo superiore a 500.000 euro';

    6. al comma 1 dell'art. 50 dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: 'La Giunta regionale puo' approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'art. 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operativita' di ogni singolo settore.';

    7. al comma 4 dell'art. 50 dopo le parole 'per materia' sono aggiunte le seguenti: 'e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario';

    8. al comma 5 dell'art. 51 prima delle parole 'La deliberazione di cui al comma 4' sono inserite le seguenti: 'Qualora il delegatario non sia gia' stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'art. 7,';

    9. dopo la lettera a) del comma 7 dell'art. 51 e' inserita la seguente:

      'a-bis) l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto preliminare;';

    10. il comma 1 dell'art. 56 e' sostituito dal seguente:

      '1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'art.

      3, commi 1 e 2, e' disposta in via definitiva sulla base del progetto preliminare. L'importo del finanziamento e' commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Per specifici lavori individuati dalla Giunta regionale, la concessione del finanziamento e' disposta in via definitiva, sulla base di un programma operativo di' intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si intendono raggiungere, la tipologia dell'intervento, i tempi di realizzazione e la spesa preventivata.';

    11. il comma 2 dell'art. 56 e' sostituito dal seguente:

      '2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, dal decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2005, n. 453 (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto.';

    12. dopo il comma 6-bis dell'art. 56 e' aggiunto il seguente:

      '6-ter. Per i lavori di importo inferiore a i milione di euro, la concessione del finanziamento e' disposta, in via definitiva, sulla base di uno studio di fattibilita' certificato dal responsabile del procedimento comprendente, quale parte integrante, il quadro economico dell'opera.';

    13. dopo il comma 5 dell'art. 68 e' aggiunto il seguente:

      '5-bis. Qualora non ricorra la necessita' espropriativa, per le opere finanziate ai sensi dell'art. 56, la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonche' la concessione di un'eventuale proroga spettano all'organo concedente il contributo. I termini possono essere prorogati un'unica volta e comunque in misura non superiore al 40 per cento del termine inizialmente previsto. In caso di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, puo', in presenza di motivate ragioni, confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero confermare il contributo quando i lavori siano gia' stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.'.

  5. I rientri delle anticipazioni confluiscono nel bilancio regionale con vincolo di destinazione a ulteriori predisposizioni di progetti. L'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per tali finalita' viene effettuata con la legge di assestamento del bilancio dell'anno successivo all'avvenuta riscossione.

  6. Per le finalita' previste dal comma 4 e' autorizzata la spesa di 1.500.00 euro per l'anno 2009 a carico dell'unita' di bilancio 3 ottobre 2.2007 e del capitolo 7010 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione 'Spese per anticipazioni finanziarie agli enti pubblici per la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici' e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l'anno 2009.

  7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unita' di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'importo a fianco di ciascuno elencati:

    1. unita' di bilancio 2.4.2.1053 - capitolo 2295 per 800.000 euro per l'anno 2009;

    2. unita' di bilancio 5.1.1.1088 - capitolo 6037 per 460.000 euro per l'anno 2009;

    3. unita' di bilancio 4.5.2.1081 - capitolo 3870 per 220.000 euro per l'anno 2009;

    4. unita' di bilancio 10.1.1.1163 - capitolo 9039 per 20.000 euro per l'anno 2009.

  8. In relazione ai rientri previsti dal comma 6 e' istituito 'per memoria' all'unita' di bilancio 3.2.132 il capitolo 40 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la...

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