LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 - Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte Parte I-II del 16 luglio 2009, n. 28) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni a termine 1. In attuazione dell'intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 1° aprile 2009, la Regione, per sostenere il rilancio dell'economia attraverso gli interventi edilizi, favorendo la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualita' architettonica e dell'efficienza energetica, nonche' migliorando la sicurezza delle strutture e l'accessibilita' degli edifici, approva le disposizioni di cui alla presente legge.

  1. Le disposizioni contenute nel capo I sono valide fino al 31 dicembre 2011.

  2. Sono validi ed efficaci i permessi di costruire o le denunce di inizio attivita' (DIA) presentati entro la data prevista dal comma 2; le relative opere edilizie possono essere realizzate anche oltre tale data, entro i termini di validita' previsti dai rispettivi titoli abilitativi.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:

    1. per unita' edilizie si intendono gli edifici con destinazione d'uso residenziale, nonche' gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dei proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli professionali, quando persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;

    2. la volumetria complessiva, la superficie coperta e la superficie utile lorda (SUL) sono quelle calcolate con il metodo previsto dallo strumento urbanistico o, in mancanza, dal regolamento edilizio vigente nel comune.

    Art. 3

    Interventi di ampliamento in deroga 1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 5, negli edifici residenziali esistenti, legittimamente realizzati o che hanno ottenuto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentito realizzare interventi di ampliamento delle unita' edilizie uni e bi-familiari, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, a condizione che per la realizzazione si utilizzino tecnologie volte al risparmio energetico e al miglioramento della qualita' architettonica, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilita' degli edifici. In ogni caso, ad intervento compiuto, la volumetria complessiva data da quella esistente sommata all'ampliamento realizzato, come disciplinato ai commi 5, 6 e 7, non deve superare i 1.200 metri cubi.

  3. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni specifiche dettate dalle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti solo se accompagnati da interventi tali da ridurre il fabbisogno di energia primaria dell'unita' edilizia complessiva fino al raggiungimento dei requisiti prestazionali minimi fissati dalle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia o tali da ridurre almeno del 40 per cento il fabbisogno di energia primaria dell'unita' edilizia complessiva, da dimostrare nel progetto allegato alla richiesta del permesso di costruire o della DIA.

  4. La percentuale di riduzione del fabbisogno energetico prevista dal comma 2 non e' richiesta per gli edifici che rispettano i requisiti prestazionali minimi fissati dalle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

  5. Nelle more dell'approvazione delle disposizioni attuative delle norme regionali in materia di certificazione energetica, la riduzione del fabbisogno di energia primaria e' dimostrata mediante la redazione dell'attestato di qualificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia). La conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192/2005, nonche' l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio risultante sono asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti o della presentazione della comunicazione stessa non puo' essere certificata l'agibilita' dell'intervento realizzato.

  6. Se gli strumenti urbanistici vigenti gia' prevedono la possibilita' di ampliamento del 20 per cento per motivi igienico funzionali e l'ampliamento e' stato realizzato, e' possibile realizzare in deroga un ulteriore ampliamento del 20 per cento della volumetria esistente, per un incremento massimo di 200 metri cubi, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui ai commi 1 e 2.

  7. Se gli strumenti urbanistici vigenti gia' prevedono la possibilita' di ampliamento del 20 per cento per motivi igienico funzionali e l'ampliamento non e' stato realizzato, e' possibile realizzarlo prevedendo un ulteriore ampliamento in deroga del 20 per cento della volumetria esistente, per un incremento massimo di 200 metri cubi, a condizione che siano rispettati, per l'ampliamento previsto dallo strumento urbanistico, le prescrizioni specifiche dettate dalle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, e, per l'ulteriore 20 per cento, i requisiti di cui ai commi 1 e 2.

  8. Se gli strumenti urbanistici vigenti non prevedono la possibilita' di ampliamento del 20 per cento per motivi igienico funzionali, e' possibile realizzare in deroga un ampliamento del 20 per cento della volumetria esistente, per un incremento massimo di 200 metri cubi, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui ai commi 1 e 2.

  9. Negli edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sono consentiti interventi di ampliamento nel limite del 20 per cento della volumetria esistente volti al miglioramento della qualita' architettonica e ambientale, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilita' degli edifici attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, a condizione che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualita' ambientale ed energetica degli interi edifici, tali da raggiungere il valore 1 del...

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