LEGGE PROVINCIALE 3 aprile 2009, n. 4 - Norme per la semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009.

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 15/I-II del 7 aprile 2009) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche.

1. Fino alla data individuata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 151, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), per le finalita' del capo I del titolo VII della legge urbanistica provinciale e ai fini dell'approvazione dei progetti di lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), possono utilizzare la conferenza di servizi per acquisire pareri, autorizzazioni, intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati; si applica in questo caso quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n.

13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche, dagli articoli da 16 a 16-quinquies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), nonche' da quest'articolo. Al coordinamento dei lavori della conferenza di servizi nonche' all'indizione della medesima provvede il dipartimento provinciale competente in materia di infrastrutture su richiesta della struttura o dell'amministrazione aggiudicatrice interessata.

2. In relazione alle esigenze organizzative connesse con l'attuazione del comma 1, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati i casi in cui e' esclusa, anche temporaneamente, l'applicazione di quanto previsto dal medesimo comma. Restano fermi gli obblighi di ricorrere alla conferenza di servizi previsti dalla vigente normativa.

3. Per il triennio 2009-2011 la Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, puo' aumentare per specifiche categorie o tipologie di opere pubbliche l'importo dei progetti per il quale non e' richiesto il parere degli organi consultivi previsto dall'art. 58, comma 1, lettera a), della legge provinciale sui lavori pubblici, fino al limite massimo fissato dall'art. 55, comma 3, lettera a), della legge provinciale sui lavori pubblici.

Art. 2

Modificazioni della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa dopo le parole: 'di efficacia' sono inserite le seguenti: ', di imparzialita''.

2. All'art. 3 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

    '2-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, in materia di risorse per la retribuzione di risultato e del fondo per la produttivita', entro un anno dalla data di entrata in vigore di questo comma, l'amministrazione ridefinisce i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi del comma 2, i quali non possono comunque essere superiori a novanta giorni. Nei casi in cui sia indispensabile fissare termini di conclusione superiori a novanta giorni, in considerazione della particolare complessita' del procedimento, della natura degli interessi pubblici tutelati e della effettiva sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e sempre che sia stata verificata l'inapplicabilita' degli strumenti di semplificazione delle procedure e della documentazione previsti da questa legge, tali termini non possono comunque superare i centottanta giorni. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti da questo comma, continuano ad applicarsi i termini gia' stabiliti ai sensi del comma 2 o, in mancanza di questi, il termine residuale indicato dal comma 4.

    2-ter. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale.';

  2. nel comma 3 le parole: 'atti di altre amministrazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'atti di altre strutture o amministrazioni'.

    3. Alla fine del comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa e' aggiunto il seguente periodo: 'La Provincia favorisce l'uso delle tecnologie nei rapporti con i cittadini e le imprese, incentivando in particolare il ricorso alla posta elettronica certificata e alla firma digitale per la trasmissione delle istanze e della relativa documentazione.'.

    4. L'art. 19-bis della legge provinciale sull'attivita' amministrativa e' sostituito dal seguente:

    'Art. 19-bis. (Semplificazione delle procedure) - 1. Per razionalizzare e accelerare lo svolgimento dell'attivita' amministrativa, con uno o piu' regolamenti sono emanate disposizioni per la delegificazione e la semplificazione delle procedure previste da leggi provinciali, ivi comprese quelle relative alla concessione ed erogazione di agevolazioni economiche, comunque denominate.

    2. I regolamenti sono emanati attenendosi ai seguenti principi e criteri:

  3. riduzione delle fasi procedimentali e degli organi o dei soggetti intervenienti nel procedimento;

  4. riduzione degli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese e perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

  5. riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e regolazione uniforme di procedimenti tra loro analoghi od omogenei e dei relativi tempi di conclusione;

  6. riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita';

  7. sostituzione dei procedimenti che comportano, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, con altri che prevedono la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendo comunque forme di controllo;

  8. individuazione di procedure che il cittadino possa gestire in autonomia, con particolare riguardo alle modalita' di presentazione delle domande;

  9. individuazione di procedure automatizzate per i casi che non richiedono una valutazione discrezionale, ma esclusivamente l'accertamento di presupposti e di requisiti;

  10. individuazione di procedure differenziate in relazione all'importo finanziato dall'amministrazione provinciale, anche prevedendo che l'intervento provinciale sia definito in via forfettaria o sulla base delle spese gia' effettuate;

  11. semplificazione degli adempimenti e della documentazione richiesti ai fini della liquidazione delle spese, consentendo anche la liquidazione dell'agevolazione economica prima del completo pagamento della spesa, salva successiva verifica;

  12. con riferimento ai contributi di modesta entita', individuazione dei casi di ricorso all'anticipazione della liquidazione dei contributi avvalendosi di societa' a prevalente partecipazione provinciale o di altri soggetti idonei;

  13. adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

    3. I regolamenti individuano le disposizioni di leggi e di regolamenti provinciali che regolano le procedure oggetto di semplificazione abrogate a decorrere dalla data prevista dai regolamenti medesimi.

    4. In relazione alla finalita' di pervenire con urgenza alla razionalizzazione delle procedure, quale misura anticongiunturale straordinaria e in attesa dell'approvazione dei regolamenti di semplificazione previsti da questa legge, per il biennio 2009-2010 alle finalita' di quest'articolo si provvede con deliberazioni della Giunta provinciale. Le medesime deliberazioni possono individuare i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, le proposte o gli altri atti di natura endoprocedimentale comunque denominati, dalla cui acquisizione si puo' prescindere, anche se tali atti sono previsti da legge o regolamento, e purche' gli stessi non siano connessi con la tutela dell'ambiente, della salute e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Giunta provinciale individua per settori omogenei il procedimento principale e le fasi della procedura che sono temporaneamente omesse. Il sito internet della Provincia informa di quanto previsto da questo comma.'.

    5. Nel comma 3 dell'art. 19-ter della legge provinciale sull'attivita' amministrativa dopo le parole: 'strutture provinciali' sono inserite le seguenti: ', nonche' dell'attivita' di inserimento dei dati relativi alle pratiche e d'inoltro delle domande e della relativa documentazione alla Provincia, anche esclusivamente in modalita' telematica mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata'.

    6. L'art. 40-bis della legge provinciale sull'attivita' amministrativa e' abrogato.

    7. Nel comma 1 dell'art. 40-quater della legge provinciale sull'attivita' amministrativa le parole: 'come definiti dall'art.

    40-bis, comma 2' sono sostituite dalle seguenti: 'da intendersi quali attivita' dell'amministrazione pubblica provinciale finalizzate ad erogare, nella loro successione, un servizio al cittadino a seguito di una richiesta di parte o d'ufficio'.

    8. Le misure di semplificazione previste dall'art. 19-ter della legge provinciale sull'attivita' amministrativa, come modificato dal comma 5, sono adottate entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

    Art. 3

    Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attivita' commerciale in provincia di Trento) 1. All'articolo 17 della legge provinciale sul commercio sono apportate le seguenti modificazioni:

  14. dopo l'art. 17 e' inserito il seguente capo:

    'Capo VIII-bis Vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli';

  15. nel Capo VIII-bis e' inserito il seguente articolo:

    'Art. 17-bis. (Definizione). - 1. Sono regolate da questo capo le...

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