LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 - Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'.

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 2 luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi generali e ambito di applicazione 1. La Regione Piemonte riconosce l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con la presente legge le modalita' per la conservazione della biodiversita' e per la gestione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale.

  1. La Regione garantisce la partecipazione attiva delle comunita' locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette e ne valuta le proposte, le istanze e le progettualita' in rapporto alla finalita' generale di cui al comma 1.

  2. In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2 la presente legge:

    1. istituisce la rete ecologica regionale e la carta della natura regionale;

    2. individua il sistema regionale delle aree protette istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle differenti tipologie e finalita' di tutela;

    3. individua le modalita' di gestione delle aree protette;

    4. delega la gestione delle aree incluse nella rete Natura 2000 ad enti territoriali e ad enti strumentali;

    5. determina le risorse finanziarie per l'attuazione delle previsioni normative stabilite dalla presente legge e le modalita' di trasferimento ai soggetti gestori.

    Art. 2

    Rete ecologica regionale 1. La Regione, in attuazione della convenzione sulla biodiversita', firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, in conformita' alla direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nel rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), e in virtu' dell'art. 6 dello statuto della Regione istituisce sul proprio territorio la rete ecologica regionale costituita dalle aree naturali che rispondono agli obiettivi ed alle finalita' contenute nei succitati provvedimenti.

  3. La rete ecologica regionale e' composta dalle seguenti aree:

    1. il sistema delle aree protette del Piemonte;

    2. le zone speciali di conservazione, i siti di importanza comunitaria proposti ed approvati e le zone di protezione speciale, facenti parte della rete Natura 2000;

    3. i corridoi ecologici.

      Art. 3

      Carta della natura regionale 1. La carta della natura regionale costituisce parte integrante della pianificazione territoriale regionale e individua lo stato dell'ambiente naturale del Piemonte, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilita' territoriale e determina:

    4. la rete ecologica regionale;

    5. i territori che, per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta.

  4. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, di concerto con le province, adotta la carta della natura regionale che e' approvata dal consiglio regionale nel rispetto delle procedure previste, per gli strumenti della pianificazione territoriale regionale, dalla vigente legislazione in materia urbanistica e territoriale.

  5. Le province recepiscono la carta della natura regionale e i comuni adeguano, per il territorio di loro competenza, i propri strumenti di pianificazione territoriale nel rispetto delle procedure di formazione e di approvazione degli strumenti medesimi.

  6. Le aree individuate nella carta della natura regionale come facenti parte della rete ecologica regionale sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli da II a VI.

    Art. 4

    Sistema regionale delle aree protette 1. Il sistema regionale delle aree protette del Piemonte e' composto da:

    1. i parchi nazionali per la parte ricadente sul territorio regionale;

    2. le riserve naturali statali per la parte ricadente sul territorio regionale;

    3. le aree protette a gestione regionale;

    4. le aree protette a gestione provinciale;

    5. le aree protette a gestione locale.

  7. I parchi nazionali e le riserve naturali statali sono regolati sulla base delle vigenti disposizioni dello Stato.

  8. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge.

  9. I soggetti gestori delle aree protette ricadenti sul confine regionale promuovono intese ed accordi a livello internazionale ed interregionale con i soggetti gestori delle aree protette confinanti o limitrofe al fine del coordinamento gestionale dei territori tutelati.

    Art. 5

    Classificazione delle aree protette 1. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono classificate come segue:

    1. parchi naturali, caratterizzati da una molteplicita' di valenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali, storico-artistiche dove la presenza umana si integra in modo equilibrato con l'ambiente;

    2. riserve naturali, caratterizzate dalla presenza di uno o piu' ecosistemi importanti per la diversita' biologica e per la conservazione del patrimonio genetico o da aspetti geologici, geomorfologici o paleontologici di rilievo;

    3. zone naturali di salvaguardia, nelle quali il regime d'uso e di tutela non condiziona l'attivita' venatoria, caratterizzate da elementi di interesse ambientale o costituenti graduale raccordo tra il regime d'uso e di tutela delle altre tipologie di aree facenti parte della rete ecologica regionale ed i territori circostanti;

    4. riserve speciali, caratterizzate da specificita' di rilievo di carattere archeologico, storico, devozionale, culturale, artistico.

    Art. 6

    Aree contigue 1. La Regione, d'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta regionale, delimita aree contigue finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime, per le quali predispone idonei piani e programmi, da redigere d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori, per la gestione della caccia e della pesca, delle attivita' estrattive e per la tutela dell'ambiente e della biodiversita'.

  10. All'interno delle aree contigue, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge n. 394/1991, la Regione puo' disciplinare l'esercizio della caccia sotto forma di caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua.

    Art. 7

    Finalita' delle aree protette 1. I soggetti gestori delle aree protette perseguono le seguenti finalita' di carattere generale:

    1. tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;

    2. promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;

    3. favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle universita' sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilita';

    4. integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;

    5. favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalita' dell'area protetta.

  11. I soggetti gestori perseguono, inoltre, le seguenti finalita', secondo la classificazione delle aree protette:

    1. nei parchi naturali:

      1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversita';

      2) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

      3) tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico;.

      4) garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientali;

      5) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attivita' produttive e di fruizione che realizzino una equilibrata integrazione delle attivita' umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;

    2. nelle riserve naturali:

      1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversita', con particolare riferimento agli oggetti specifici della tutela;

      2) contribuire alla ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

    3. nelle zone naturali di salvaguardia:

      1) tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti;

      2) promuovere iniziative di recupero naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali;

      3) attuare, attraverso un processo di pianificazione di area, il riequilibrio urbanistico-territoriale per il recupero dei valori paesaggistici ed ambientali;

      4) sperimentare modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti;

      5) promuovere e sviluppare le potenzialita' turistiche sostenibili dell'area protetta;

    4. nelle riserve speciali:

      1) tutelare, gestire e valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico o culturale oggetto di protezione;

      2) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;

      3) sviluppare la conoscenza e la ricerca sugli oggetti della tutela.

      Art. 8

      Norme di tutela e di salvaguardia 1. Le aree inserite nella carta della natura regionale e destinate ad essere istituite come aree protette sono sottoposte alle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla Regione in relazione alla loro diversa classificazione nell'ambito dei divieti e delle limitazioni del presente articolo.

  12. Le norme di tutela e salvaguardia di cui al comma 1 restano in vigore per...

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