DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2009, n. 114 - Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della Regione n. 360/2007 «Regolamento concernente l'attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della programmazione comunitaria (interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n.18 del 6 maggio 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 22, comma 1, lettere c) e d) della citata legge regionale n. 47/1978, come da ultimo sostituito dall'art. 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), il quale prevede interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione;

Visto il proprio decreto 12 novembre 2007, n. 0360/Pres.

'Regolamento concernente l'attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale n. 3 giugno 1978, n. 47 e della programmazione comunitaria (Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)', emanato in attuazione della citata legge regionale n.

47/1978 e successivamente modificato con proprio decreto 22 dicembre 2008, n. 0355/Pres.;

Visto in particolare l'art. 11 del suddetto regolamento, emanato con proprio decreto n. 0360/ Pres./2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che, al comma 6, prevede l'archiviazione delle domande che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate causa l'insufficiente disponibilita' finanziaria;

Ritenuto opportuno rivedere quanto disposto dal suddetto art. 11 del regolamento, emanato con proprio decreto n. 0360/Pres./2007, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo che le domande che non abbiano trovato accoglimento per l'indisponibilita' dei necessari mezzi finanziari sono valide fino al termine dell'anno successivo a quello di presentazione, al fine di garantire l'accesso ad un maggior numero di imprese all'agevolazione di cui trattasi;

Ravvisata pertanto la necessita' di modificare il regolamento emanato con il citato proprio decreto n. 0360/Pres./2007 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di conformarlo alle suesposte disposizioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e...

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