DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 aprile 2009, n. 15 - Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (codice del commercio. testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 6 aprile 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni (art. 3 legge regionale n. 28/2005) 1 Il presente regolamento stabilisce le norme di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (codice del commercio. testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

  1. Ai fini del presente regolamento, per codice si intende la legge regionale n. 28/2005.

    Art. 2

    Contenuti delle domande di autorizzazione, delle dichiarazioni di inizio di attivita' e delle comunicazioni (articoli 22, comma 1, letta), b), l), m); 25, comma 2; 31, comma 2; 43, comma 2; 55, comma 2, legge regionale n. 28/2005) 1. I contenuti delle domande di autorizzazione, delle dichiarazioni di inizio di attivita' e delle comunicazioni previste nel codice sono indicati nell'allegato A al presente regolamento.

    Art. 3

    Autorizzazione ed attivita' dei centri di assistenza tecnica (art.

    10, comma 5, legge regionale n. 28/2005) 1. La competente struttura della giunta regionale autorizza la costituzione dei centri di assistenza tecnica di cui all'art. 10 del codice, sulla base di apposita domanda presentata, anche per via telematica, dai soggetti interessati.

  2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 deve indicare la localizzazione degli sportelli operativi e ad essa si allega lo statuto di cui al comma 3, lettera e).

  3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata al centro di assistenza tecnica qualora sussistano le seguenti condizioni:

    1. la sede legale e' localizzata nel territorio regionale;

    2. la copertura dei servizi e' assicurata attraverso almeno due sportelli informativi per ambito provinciale;

    3. le attivita' sono svolte in favore di tutte le imprese interessate, nell'area di propria operativita';

    4. e' assicurata una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di fornire qualificati livelli di prestazioni;

    5. lo statuto prevede il rispetto delle condizioni di cui al presente comma.

  4. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previa acquisizione del parere della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio e, nel caso di centri operanti in piu' province, dell'Unioncamere Toscana; decorso tale termine senza che la Regione si sia espressa, la domanda si intende accolta.

  5. Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del codice, a parita' di tutte le altre condizioni, si avvalgono prioritariamente dei centri di assistenza tecnica per la realizzazione degli interventi di cui al titolo Il, capo XIII, del codice.

    Art. 4

    Albi e mappe delle attivita' di interesse storico, di tradizione e di tipicita' (art. 99, comma 2, legge regionale n. 28/2005) 1. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, criteri e requisiti per l'inserimento delle attivita' commerciali, turistiche ed economiche di interesse storico, di tradizione e di tipicita' negli albi e mappe di cui all'art. 99, comma 2, del Codice.

    Art. 5

    Commissione per l'osservatorio regionale sul commercio (art. 100, comma 5, legge regionale n. 28/2005) 1. La composizione della commissione di cui all'art. 100, comma 5, del codice e' articolata come segue:

    1. in rappresentanza della Regione:

      1) l'assessore regionale al commercio che la presiede;

      2) il dirigente della competente struttura regionale o suo delegato;

    2. in rappresentanza degli enti locali:

      1) il rappresentante dell'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana delegato per la materia del commercio;

      2) il rappresentante dell'unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM) Toscana delegato per la materia del commercio;

      3) il rappresentante dell'unione delle province d'Italia (UPI) Toscana delegato per la materia del commercio;

    3. in rappresentanza dei consumatori:

      1) tre rappresentanti scelti dal comitato regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU) tra i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), maggiormente rappresentativi a livello regionale;

    4. in rappresentanza delle imprese del commercio:

      1) un rappresentante della Confcommercio Toscana;

      2) un rappresentante della Confesercenti Toscana;

      3) un rappresentante della Federdistribuzione Toscana;

      4) un rappresentante delle centrali cooperative maggiormente rappresentative;

    5. in rappresentanza dei lavoratori dipendenti di categoria:

      1) un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) Toscana;

      2) un rappresentante della Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL) Toscana;

      3) un rappresentante dell'Unione italiana del lavoro (UIL) Toscana;

    6. in rappresentanza delle Camere di commercio: 1) un rappresentante dell'Unioncamere Toscana.

  6. In relazione a specifici temi settoriali da affrontare, oltre ai componenti di cui al comma 1, possono essere invitati a partecipare alle riunioni rappresentanti di:

    1. federazione italiana editori giornali (FIEG) Toscana;

    2. associazione nazionale distributori stampa (ANADIS) Toscana;

    3. societa' petrolifere di bandiera;

    4. societa' petrolifere indipendenti;

    5. societa' di distribuzione di GPL;

    6. societa' di distribuzione del metano;

    7. altre parti sociali ed economiche interessate, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale).

  7. In relazione agli argomenti in discussione, ciascuno dei componenti di cui al comma 1 puo' individuare un soggetto delegato a partecipare alle riunioni in sua vece.

  8. La commissione dura in carica tre anni.

    Art. 6

    Modalita' di effettuazione della concertazione locale (art. 22, comma 1, lettera k), legge regionale n. 28/2005) 1. La concertazione locale prevista dal codice si svolge sulla base di protocolli sottoscritti da comune e parti sociali maggiormente rappresentative a livello locale.

  9. I protocolli di cui al comma 1 definiscono gli obiettivi e le regole della concertazione, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 49/1999, prevedono tempi e modalita' di convocazione dei partecipanti alla concertazione e l'obbligo della stesura di un documento, allegato agli atti comunali, riassuntivo dell'attivita' di concertazione svolta, nel quale si dia conto, tra l'altro, delle posizioni espresse dalle parti e delle indicazioni finali proposte.

  10. Per favorire uniformita' di comportamenti, la giunta regionale, con propria deliberazione, definisce uno schema di protocollo-tipo.

  11. La concertazione di cui al comma 1 e' finalizzata alla verifica dei rispettivi orientamenti ed alla ricerca di convergenze, per individuare e determinare gli obiettivi ed i contenuti essenziali degli atti di programmazione della rete commerciale.

  12. In relazione all'ambito di efficacia territoriale degli atti da definire, alle attivita' di concertazione partecipano, per le organizzazioni imprenditoriali del commercio e della cooperazione e per quelle sindacali dei lavoratori, i rappresentanti delle organizzazioni presenti nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e/o i rappresentanti di quelle aderenti alle stesse organizzazioni firmatarie. La concertazione puo' svolgersi a livello comunale, intercomunale, provinciale, interprovinciale e regionale.

    Art. 7

    Modalita' di effettuazione della concertazione per le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali in sede fissa (articoli 22, comma 1, lettera k) e 80, comma 6, legge regionale n.

    28/2005).

  13. La concertazione prevista dall'art. 80, comma 6, del codice e' preceduta da una ricognizione della situazione esistente in relazione alle aperture domenicali e festive effettuate dagli esercizi commerciali. I risultati di tale ricognizione sono valutati dal comune, congiuntamente ai soggetti di cui all'art. 80, comma 2, del codice.

  14. La concertazione di cui al comma 1 e' attivata dal comune su richiesta anche di uno soltanto dei soggetti di cui all'art. 80, comma 2, del codice ed il procedimento e' concluso entro centoventi giorni.

  15. I comuni facenti parte di uno stesso bacino omogeneo di utenza o di altri ambiti territoriali ottimali definiti dalla legislazione vigente, promuovono azioni di coordinamento, tra loro e con i soggetti di cui all'art. 80, comma 2, del codice, al fine di articolare e armonizzare le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali. Allo stesso fine ed anche per coordinare gli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa con quelli di tutte le attivita' commerciali di cui all'art. 1, comma 2, del codice, possono essere concluse intese in ambiti piu' ampi di quelli indicati.

    Art. 8

    Dimensioni delle medie strutture di vendita (art. 22, comma 1, lettera f), legge regionale n. 28/2005) 1. Le medie strutture di vendita di cui all'art. 15, comma 1, lettera e), del Codice, hanno superficie di vendita fino a 1.500 metri quadrati, salvo quanto previsto al comma 2.

  16. Nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, inseriti nelle aree commerciali metropolitane Firenze-Pistoia-Prato e Livorno-Pisa, individuate nell'allegato B al presente regolamento, le medie strutture hanno superficie di vendita fino a 2.500 metri quadrati.

  17. Il comune puo' prevedere, sull'intero territorio o su parti di esso, limitazioni dimensionali inferiori a quelle previste ai commi 1 e 2, in relazione ad esigenze di tutela dello stato dei luoghi o di aree di particolare interesse.

    Art. 9

    Indirizzi per la programmazione delle medie strutture di vendita (art. 22, comma 1, lettera g), legge regionale n. 28/2005) 1. Il comune, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del codice e sulla base delle previsioni contenute nel regolamento urbanistico di cui...

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