LEGGE REGIONALE 2 aprile 2009, n. 16 - Cittadinanza di genere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 6 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e principi 1. La presente legge attua l'art. 4, comma 1, lettera f), dello Statuto che sancisce il diritto alle pari opportunita' fra donne ed uomini e alla valorizzazione delle differenze di genere, nel rispetto degli indirizzi comunitari e nazionali in materia di pari opportunita' e di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro.

  1. La Regione riconosce il principio di cittadinanza di genere in tutte le politiche regionali e valorizza le differenze di cui donne e uomini sono portatori.

    Art. 2

    Obiettivi 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, persegue i seguenti obiettivi:

    1. agire nel rispetto dell'universalita' dell'esercizio dei diritti di donne e uomini;

    2. eliminare gli stereotipi associati al genere;

    3. promuovere e difendere la liberta' e autodeterminazione della donna;

    4. sostenere l'imprenditorialita' e le professionalita' femminili;

    5. favorire lo sviluppo della qualita' della vita attraverso politiche di conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale e di formazione;

    6. promuovere interventi a sostegno dell'equa distribuzione delle responsabilita' familiari e della maternita' e paternita' responsabili;

    7. promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e sociale;

    8. integrare le politiche per la cittadinanza di genere nella programmazione e nella attivita' normativa;

    9. promuovere uguale indipendenza economica fra donne ed uomini, anche in attuazione degli obiettivi del Consiglio europeo di Lisbona 'Verso un'Europa dell'innovazione e della conoscenza' del marzo 2000.

      Art. 3

      Azioni e progetti per la conciliazione vita-lavoro 1. La Regione promuove ed incentiva azioni volte alla conciliazione della vita personale, familiare e lavorativa delle donne e degli uomini nei seguenti ambiti:

    10. sperimentazione di formule di organizzazione dell'orario di lavoro nella pubblica amministrazione e nelle imprese private volte alla conciliazione vita-lavoro;

    11. promozione di un'equa distribuzione delle responsabilita' familiari tra donna ed uomo;

    12. incremento del ricorso ai congedi parentali da parte degli uomini;

    13. attuazione di interventi nell'ambito del governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della citta';

    14. lotta agli stereotipi di genere che limitano le scelte lavorative e l'assunzione di ruoli di responsabilita' da parte delle donne.

  2. I progetti relativi alle azioni di cui al comma 1, sono predisposti dalle province, dai circondari, dagli enti locali, dalle categorie economiche e sociali a carattere territoriale e dalle associazioni di cui all'art. 6.

  3. Ai fini della predisposizione dei progetti di cui al comma 2, le province promuovono forme di concertazione tra i soggetti di cui al medesimo comma 2.

  4. I progetti di cui al comma 2 sono presentati dalla provincia competente per territorio alla Regione, che li approva nei tempi e con le modalita' stabilite dal piano regionale di cui all'art. 22.

  5. Il piano regionale di cui all'art. 22, definisce gli obiettivi ed i requisiti dei progetti di cui al comma 2, le modalita' della loro predisposizione, presentazione e valutazione nonche' l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie ad essi destinate.

    Art. 4

    Banca dati dei saperi delle donne 1. Presso la commissione regionale di cui alla legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14 (Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna), e' istituita la banca dati dei saperi delle donne, nella quale sono inseriti i curriculum delle donne con comprovate esperienze di carattere scientifico, culturale, artistico, professionale, economico, politico, che lavorano o risiedono in Toscana.

  6. La banca dati e' uno strumento del quale viene data diffusione e informazione allo scopo di rappresentare l'ampio mondo dei saperi delle donne e favorire anche un'adeguata presenza delle donne in ruoli fondamentali della vita regionale. A tale scopo la banca dati favorisce anche la divulgazione di competenze femminili al fine delle indicazioni e proposte di designazioni e nomine ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

  7. Il trattamento dei dati relativi alla banca dati avviene nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

    Art. 5

    Modifiche agli articoli 1 e 19 della legge regionale n. 5/2008

  8. Alla lettera b) del comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 5/2008, le parole: 'fatta eccezione per le nomine in seno ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'fatta eccezione per le designazioni relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, le quali devono anche contenere, a pena di inammissibilita', un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare;

    l'inammissibilita' e' dichiarata, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza.'.

  9. Dopo il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 5/2008 e' aggiunto il seguente:

    '3-bis. Il Consiglio regionale e gli organi di governo della Regione promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, il rispetto del principio di parita' di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti.'.

    Art. 6

    Progetti delle associazioni 1. La Regione, oltre ai progetti di cui all'art. 3, concede finanziamenti a progetti proposti dalle associazioni il cui statuto o atto costitutivo prevede, anche alternativamente:

    1. la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunita' fra...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT