LEGGE REGIONALE 6 luglio 2009, n. 7 - Ordinamento del Bollettino ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 117 del 7 luglio 2009) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Bollettino ufficiale Telematico 1. Il Bollettino ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e' lo strumento di conoscenza e pubblicita' legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati. Restano ferme le altre forme di pubblicita' e conoscenza degli atti altrimenti previste dall'ordinamento.

  1. Il BURERT e' redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, con modalita' volte a garantirne l'autenticita', l'integrita' e la conservazione.

    Art. 2

    Consultazione 1. La consultazione del BURERT sul sito web della Regione e' libera e gratuita.

  2. La consultazione gratuita del BURERT e' garantita presso gli uffici per le relazioni con il pubblico e le biblioteche della Regione e degli Enti locali nonche' presso eventuali punti di accesso individuati con l'atto di cui all'art. 5, comma 6. Il rilascio di stampa, a richiesta degli interessati, e' soggetto ad un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.

  3. Ove non sia praticabile l'accesso telematico al BURERT, gli interessati possono richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una stampa della pubblicazione, dietro pagamento in contrassegno di una quota per l'invio, fissata con l'atto di cui all'art. 5, comma 6, oltre al contributo di cui al comma 2.

  4. Presso i Comuni della Regione e' disponibile, in visione gratuita agli interessati, almeno una stampa dell'ultimo numero del BURERT. Per il rilascio della stampa si applica il contributo di cui al comma 2.

    Art. 3

    Supplemento speciale del BURERT 1. Ai fini di informazione e documentazione, le proposte di legge alle Camere, i progetti di legge, i progetti di regolamento delegato dallo Stato e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza di competenza dell'Assemblea sono pubblicati nel Supplemento Speciale del BURERT. Sulla rilevante importanza dell'atto decide l'Ufficio di Presidenza.

    Art. 4

    Atti soggetti a pubblicazione 1. Il BURERT si articola in tre parti i cui contenuti sono specificati nei commi seguenti.

  5. Sono pubblicati nella prima parte del BURERT:

    1. lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione;

    2. le leggi e i regolamenti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT