LEGGE PROVINCIALE 11 febbraio 2009, n. 1 - Modifiche della legge provinciale sul difensore civico - compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9/I - II del 24 febbraio 2009) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Inserimento dell'art. 2-ter, nella legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (istituzione dell'ufficio del difensore civico) 1. Dopo l'art. 2-bis, della legge provinciale sul difensore civico e' inserito il seguente:

'Art. 2-ter (Compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza). - 1. Il difensore civico promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, sanciti dagli ordinamenti internazionale, europeo, statale e provinciale, e in particolare dalla dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, dalla convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, dai suoi protocolli opzionali, fatti a New York il 6 settembre 2000, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 11 marzo 2002, n.

46, nonche' dalla convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77.

  1. Il difensore civico svolge le sue funzioni in materia di diritti dei minori coinvolgendo le famiglie interessate e perseguendo l'effettivo esercizio di questi diritti, in un contesto di tutela della dignita' umana, di valutazione delle decisioni del minore, se egli e' capace di reale discernimento, e di positivo sviluppo della sua personalita' riconoscendo e rispettando il preminente ruolo educativo spettante alla famiglia cui appartiene il minore.

  2. Il difensore civico accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, fornendo informazioni sulle modalita' di tutela e di esercizio di questi diritti e intervenendo presso i soggetti competenti. Nell'esercizio di tali funzioni il difensore civico, in particolare:

    1. segnala ai soggetti competenti situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati in materia di tutela dei minori, anche in caso di mancato esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario o di ostacoli a tale esercizio da parte del genitore affidatario; in questa sede puo' proporre ai soggetti competenti l'adozione di interventi per prevenire rischi o rimediare a danni o...

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