N. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 ottobre 2009

Ricorso della Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore autorizzato con deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2009, n. 1300 (doc. 1), rappresentata e difesa, come procura speciale rogata dal notaio dott. Marco Carbonari del collegio di Perugia in data 25 settembre 2009, rep. n. 72566, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv.

Manzi, in via Confalonieri, n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante 'Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176, supp. ord. del 31 luglio 2009, in relazione alle seguenti disposizioni: art. 25, comma 2, lett. a); art. 25, comma 2, lett. f); art. 25, comma 2, lett. g); art. 26, comma 1, per violazione dell'art. 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;

dell'art. 118, primo comma, della Costituzione; dell'art. 120 della Costituzione; del principio di leale collaborazione, sotto i profili e per i motivi di seguito indicati.

F a t t o La legge 23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia, contiene in primo luogo - come e' ben noto - la fondamentale decisione assunta dal Parlamento di tornare a produrre energia nucleare nel territorio italiano.

La Regione Umbria prende atto di questa scelta, che compete agli organi rappresentativi della comunita' nazionale, pur con il rammarico che la mancata riforma delle strutture parlamentari e prima ancora l'omessa attivazione della partecipazione regionale alla Commissione parlamentare per le questioni regionali non abbiano consentito alle regioni di prendere parte a questa scelta nelle corrette sedi legislative.

Fuori discussione dunque in questa sede la scelta di base, rimane tuttavia la necessita' di salvaguardare lo specifico ruolo delle regioni, in quanto titolari costituzionali della potesta' legislativa nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed in particolare in materia di governo del territorio, di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e di tutela della salute, nonche' nelle altre materie nelle quali non sia prevista la potesta' legislativa statale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione. Tale specifico ruolo deve essere salvaguardato con riferimento sia alle regioni nel loro insieme, sia alle regioni che siano poi direttamente interessate dagli insediamenti delle centrali.

Viene particolarmente in considerazione l'art. 25 della legge in questione, che contiene la Delega al Governo in materia nucleare.

Esso prevede un ruolo della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in primo luogo (comma 1) nella procedura di emanazione dei decreti legislativi delegati:

tale Conferenza, infatti, deve essere 'sentita'. Anche tale modalita' non rappresenta adeguatamente le istanze di partecipazione delle regioni alle scelte generali, e tuttavia, nel vigente assetto dei poteri legislativi nazionali, la ricorrente regione non censura tale disposizione.

Sempre alla Conferenza unificata l'art. 25, comma 2, riconosce un potere di 'intesa' nella procedura di rilascio dell'autorizzazione unica relativa ad impianti nucleari (lett. g).

Rimangono invece assenti, tra i principi e criteri direttivi posti dalla legge di delega, disposizioni che garantiscano la salvaguardia dei compiti e dei poteri costituzionali delle regioni, la' dove esse siano singolarmente e direttamente interessate da uno specifico impianto nucleare.

Cio' vale in primo luogo in relazione all'art. 25, comma secondo, lett. a), ai sensi del quale i decreti legislativi dovranno contenere la 'previsione della possibilita' di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione'.

La Regione Umbria contesta tale disposizione, per i motivi che saranno di seguito esposti, in quanto essa non prevede che sulla individuazione e definizione dei siti di interesse strategico nazionale sia prevista l'intesa della regione interessata.

Ancora, lo stesso art. 25, comma 2, lett. g), che pure riconosce alla Conferenza unificata un potere di 'intesa' nella procedura di rilascio dell'autorizzazione unica relativa ad impianti nucleari, non riconosce lo stesso potere alla regione direttamente interessata, in relazione ai profili di localizzazione territoriale.

Di qui l'ulteriore impugnazione di tale disposizione sotto questo profilo.

Infine - quanto all'art. 25 - il principio direttivo di cui alla lett. f) comporta che il legislatore delegato preveda la 'determinazione delle modalita' di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'art. 120 della Costituzione'. Ora, in primo luogo non e' chiaro se tra le 'necessarie intese con i diversi enti locali' di cui al principio direttivo debbano intendersi comprese quelle - non meno necessarie ad avviso della Regione Umbria, con le regioni singolarmente interessate; e nel caso positivo non si vede come possa essere legittimo che lo Stato si sostituisca alla regione nel dare la propria intesa. In ogni modo, la norma non prevede alcun coinvolgimento delle regioni ne' nelle intese ne' nell'esercizio del potere sostitutivo, nella parte in esso possa risultare legittimo.

Viene poi qui in considerazione l'art. 26, comma 1, della stessa legge n. 99 del 2009, secondo il quale 'con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale'. Inoltre e' previsto che la Conferenza unificata si esprima 'entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito'.

La ricorrente regione ritiene che anche tale disposizione sia illegittima, nella parte in cui prevede il semplice parere...

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