N. 75 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 ottobre 2009

Ricorso per la Regione Piemonte, in persona della sua Presidente, prof.ssa Mercedes Bresso, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Roberto Cavallo Perin del Foro di Torino e dal prof. Alberto Romano del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lungotevere Sanzio n. 1, in forza di procura speciale a margine del presente ricorso per la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 2, dell'art. 26, comma 1, e dell'art. 27, comma 27, legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 luglio 2009, n. 176, s.o.

F a t t o 1. - Con legge 23 luglio 2009, n. 99 il Governo e' stato delegato ad adottare 'uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate', decreti legislativi ove siano 'altresi' stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attivita' di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti' indicati (art. 25, comma 1).

La delegazione legislativa impone tra i principi e criteri direttivi che il decreto legislativo contenga la 'previsione' che 'la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attivita' di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti' (art. 25, comma 2, lett. g, legge n. 99 del 2009, cit.).

La legge di delegazione non impone invece che la disciplina del decreto legislativo preveda che la l'autorizzazione venga rilasciata previa intesa con la regione nel cui territorio s'intenda autorizzare la localizzazione e realizzazione degli impianti indicati.

  1. - La stessa legge n. 99 del 2009, cit. stabilisce che 'le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale' siano definite 'con delibera del CIPE, 'da adottare entro sei mesi', 'su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti', limitandosi a stabilire un 'previo parere della Conferenza unificata' che deve essere espresso 'entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali (tale) parere si intende acquisito' (art. 26, comma 1, legge n.

    99 del 2009, cit.).

  2. - La legge n. 99 del 2009, cit. consente inoltre di procedere senz'altro 'in deroga alle vigenti disposizioni di legge regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale' - attraverso il rinvio alle 'disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33' originariamente poste per i soli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile anche per tutti gli 'impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dismessi, nonche' agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacita' produttiva' (art. 27, comma 27, legge n. 99 del 2009, cit.), e l'interesse della regione Piemonte a contestare le indicate disposizioni di legge appare percio' evidente anche in ragione dei molteplici impianti industriali dismessi presenti sul suo territorio.

    La Regione Piemonte ritiene che tali disposizioni di legge statale ledano la...

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