N. 74 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 settembre 2009

Ricorso della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, dott. Nicola Vendola, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Mastroviti del foro di Bari in virtu' di procura apposta al margine del presente atto e previa deliberazione della Giunta regionale n. 1524 del 7 agosto 2009, integrata da successiva deliberazione n. 1559 dell'8 settembre 2009, elettivamente domiciliata in Roma al viale delle Milizie n. 34 (studio avv. Andrea Botti), per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 23, lett e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n.

78, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179 - suppl.

ordinario n. 140.

  1. - L'art. 17, comma 23 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante 'provvedimenti anticrisi nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali', nell'apportare modifiche all'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, sub lettera e) ha inserito le seguenti disposizioni:

    '5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale;

    conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

    5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di finanziamenti destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita tra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma i sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo'.

    Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150.

  2. - In sede di conversione in legge, avvenuta con legge 3 agosto 2009, n. 102, alle disposizioni dell'art. 17, comma 23 sono state apportate - per cio' che in questa sede e' oggetto di giudizio - le seguenti modificazioni:

    'alla lettera e), capoverso 5-ter, le parole: 'dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici' sono sostituite dalle seguenti: 'del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori' e le parole: 'di cui al comma 1', sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al medesimo comma 5-bis''.

    La legge 3 agosto 2009, n. 102 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179 - suppl. ordinario n. 140.

  3. - Invero, sino all'intervento in materia del legislatore statale, mai si e' dubitato che le visite medico-fiscali richieste dai datori di lavoro pubblici per i propri dipendenti assenti per malattie fossero a titolo oneroso. Cio', sul rilievo che, pur spettando al Servizio sanitario nazionale e segnatamente alle unita' sanitarie locali (oggi, aziende sanitarie locali) di provvedere alla certificazione dell'assenza per motivi di salute dei dipendenti pubblici (stante la previsione in tal senso dell'art. 14, comma 3, lett. q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833) e pur rientrando il servizio medico-legale fra i livelli essenziali di assistenza (essendo tale servizio menzionato nell'allegato 1A, par. 1, lett. G), del d.P.C.m. 29 novembre 2001), cio' non di meno va ritenuta la gratuita' delle prestazioni necessarie per la certificazione di malattie in caso di assenza dal servizio sia in quanto il citato art.

    14 della legge n. 833/1978, nell'elencare le attivita' proprie delle unita' sanitarie locali, non menziona espressamente le prestazioni diagnostiche necessarie al rilascio di tali certificazioni (come sarebbe stato evidentemente necessario perche' le stesse potessero essere comprese nei livelli essenziali di assistenza con atto avente forza di legge), sia in quanto l'allegato 2A, lett. e) del citato d.P.C.m. 29 novembre 2001 esclude dall'ambito dei livelli essenziali di assistenza le 'certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando sono richieste da disposizioni di legge' (ed invero e' fuor di dubbio che la prestazione richiesta al Servizio sanitario nazionale nel certificare l'assenza del dipendente dal servizio, pur avendo ad oggetto l'accertamento di una malattia, esula dalle specifiche prestazioni medico-legali preordinate a finalita' di tutela della salute collettiva).

    Tali principi sono stati costantemente riaffermati nella giurisprudenza della Corte di cassazione (ad es., sez. I, 28 maggio 2008, n. 13992) e del Consiglio di Stato (ad es., sez. V, 14 novembre 2008, n. 5690) ed hanno legittimato le iniziative assunte da alcune regioni che nell'esercizio della propria potesta' amministrativa in materia hanno fissato la regola della onerosita' delle visite 'fiscali' (ad es., la Regione Toscana, con deliberazione della G.R.

    n. 622 del 6 giugno 2005, all'origine del contenzioso infine deciso dal Consiglio di Stato con la menzionata sentenza n. 5690/2008).

  4. - In tale quadro normativo e giurisprudenziale si inscrive la norma di legge in questione con la quale, oltre a ribadirsi pleonasticamente che 'gli accertamenti medico-legali sui dipendenti (pubblici) assenti dal servizio per malattia ..... rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale (e sono) effettuati dalle aziende sanitarie locali su richieste delle amministrazioni pubbliche interessate', ne prevede altresi' la gratuita' stabilendo che 'i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali', senza peraltro prevedere a tal fine risorse aggiuntive e quindi un'integrazione del fondo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

    Tali disposizioni normative risultano invasive della sfera di competenza legislativa assegnata alle regioni dall'art. 117 Cost. e comunque violative delle prerogative previste in favore delle regioni dall'art. 119 Cost., talche' la Regione Puglia ha interesse a promuovere la relativa questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 134 Cost. e dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, all'uopo formulando i seguenti M o t i v i 1. - L'art. 17, comma 23, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.

    78, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce - tra l'altro e per cio' che rileva in questa sede - che 'all'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: ... omissis ... 5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti...

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