LEGGE REGIONALE 26 maggio 2009, n. 12 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinanti piani programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CEE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.

26 del 30 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La Regione, in conformita' alla normativa comunitaria e ai principi della normativa statale vigenti in materia, con particolare riferimento alle direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e 85/337/CEE del consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonche' al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), disciplina la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), per piani e programmi, e di valutazione di impatto ambientale (VIA), per i progetti in ambito regionale.

  1. Il presente titolo, in ossequio ai principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile, e' rivolto a:

    1. contribuire all'ordinato sviluppo delle attivita' antropiche attraverso l'integrazione delle valenze ambientali nella pianificazione territoriale e urbanistica, alla compatibilita' paesaggistica e alla corretta definizione degli interventi e delle opere, ai fini di un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute;

    2. contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nelle politiche settoriali e nell'elaborazione, adozione e approvazione di piani e di programmi;

    3. contribuire al rispetto degli obiettivi dei piani e dei programmi ambientali, statali ed europei;

    4. assicurare che sia effettuata la valutazione ambientale dei piani, dei programmi e dei progetti di interventi o di opere che possono avere effetti o impatti significativi sull'ambiente;

    5. garantire la coerenza dei piani, programmi e progetti di cui alla lettera d), al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

    6. assicurare la tempestiva e completa informazione ai cittadini.

      Art. 2

      Definizioni 1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

    7. valutazione ambientale strategica (VAS): il processo di valutazione ambientale di piani e programmi che comprende l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilita', l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio;

    8. valutazione di impatto ambientale (VIA): il processo di valutazione ambientale di progetti che comprende l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilita', la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio;

    9. effetti ambientali: l'alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli, economici e sanitari, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione e gestione;

    10. impatti ambientali: l'alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli, economici e sanitari, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonche' di eventuali malfunzionamenti;

    11. patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici;

    12. piani e programmi: gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dall'Unione europea, nonche' le loro modificazioni, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, elaborati o approvati da enti, organismi o soggetti privati a livello regionale o locale oppure predisposti per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;

    13. rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformita' all'art. 10 e all'allegato E;

    14. progetto preliminare: gli elaborati progettuali preliminari predisposti in conformita' alla normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici;

    15. progetto definitivo: gli elaborati progettuali definitivi predisposti in conformita' alla normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici;

    16. studio preliminare ambientale: l'elaborato, che integra il progetto preliminare, redatto ai sensi dell'allegato G;

    17. studio di impatto ambientale: l'elaborato, che integra il progetto definitivo, redatto ai sensi dell'art. 19 e dell'allegato H;

    18. modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti o impatti negativi significativi sull'ambiente;

    19. verifica di assoggettabilita': la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto dagli articoli 8 e 17, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto negativo significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente titolo;

    20. provvedimento di valutazione di impatto ambientale: il provvedimento che conclude il procedimento di VIA. E un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, in materia ambientale e di patrimonio culturale, inclusa l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

    21. autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento previsto dagli articoli 5, 7, 9 e 10 del decreto legislativo n.

      59/2005;

    22. proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto;

    23. autorita' competente: la struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, di seguito denominata struttura competente;

    24. autorita' procedente: l'ente che elabora il piano o programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia il proponente, l'ente che recepisce, adotta o approva il piano o programma;

    25. soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale:

      gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilita' in campo ambientale o territoriale, possono essere interessati agli effetti e impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

    26. pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

    27. parere di valutazione ambientale strategica: il parere obbligatorio della struttura competente sulla proposta di piano e di programma e sul relativo rapporto ambientale, nonche' sull'adeguatezza del piano di monitoraggio;

    28. dichiarazione di sintesi: l'informazione fornita dall'autorita' procedente, in fase di approvazione del piano o programma, che illustra gli esiti del processo di VAS e, in particolare, il modo in cui sono state integrate nel piano o programma le considerazioni ambientali e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonche' le ragioni per le quali e' stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili.

      Art. 3

      Struttura competente 1. Alla struttura competente sono assicurate terzieta' e autonomia rispetto ai compiti che le sono attribuiti dal presente titolo.

  2. La struttura competente:

    1. cura le attivita' tecnico-istruttorie nei procedimenti di VIA e di VAS;

    2. fornisce il supporto all'autorita' procedente e al proponente per l'applicazione delle valutazioni ambientali;

    3. esprime il proprio parere sull'assoggettabilita' delle proposte di piano, programma o progetto alle verifiche di cui agli articoli 8 e 17;

    4. coordina i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale ai fini dell'espressione del parere di competenza;

    5. collabora, nell'ambito della VAS, con l'autorita' procedente e con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonche' l'impostazione e i contenuti del rapporto ambientale e le modalita' di monitoraggio di cui all'art.

      14;

    6. esprime, tenendo conto della consultazione pubblica e delle osservazioni dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, il parere di VAS;

    7. verifica l'attuazione dei piani di monitoraggio, valutandone periodicamente i risultati ai fini del rispetto dei principi ambientali di cui all'art. 1, comma 2, e comunicando all'autorita' procedente e al proponente un proprio parere;

    8. informa, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di VIA e di VAS in corso;

    9. esprime il parere di VIA;

    10. esprime, in conformita' alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, parere in merito ai procedimenti di VIA e di VAS interregionali, nazionali e transfrontalieri.

      Art. 4

      Disposizioni procedurali generali 1. I pareri, le autorizzazioni, gli assensi o gli elementi informativi la cui acquisizione e' preventivamente dovuta per il rilascio del parere di VAS o del provvedimento di VIA possono essere acquisiti da parte della struttura...

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