N. 281 ORDINANZA 19 - 29 ottobre 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, nel procedimento penale a carico di D. N. L., con ordinanza dell'11 luglio 2008, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2009 il giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, con ordinanza depositata l'11 luglio 2008, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale 'nella parte in cui non consente al giudice di valutare se il termine a difesa ivi previsto sia stato richiesto effettivamente al fine di prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento e non per altre indebite finalita';

che, come il rimettente riferisce, i comportamenti posti in essere dall'imputato e dal difensore 'hanno determinato l'impossibilita' di definire questa fase processuale' in quanto, all'udienza del 10 luglio 2008, il difensore di fiducia nominato dall'imputato, a seguito di rinuncia e comunque di revoca del precedente difensore, ha chiesto termine per la difesa, ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., mentre gia' in un'udienza anteriore l'imputato aveva revocato il difensore, nominandone uno nuovo, il quale, a sua volta, aveva formulato analoga domanda;

che, inoltre, l'imputato ha avanzato due richieste di ricusazione del giudicante, dichiarate inammissibili dalla Corte d'appello di Bari;

che, secondo il rimettente, la disposizione impugnata, non consentendo al giudice di valutare la sussistenza del diritto, per il nuovo difensore dell'imputato che ne faccia richiesta, ad un termine congruo per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento, si pone in contrasto con l'art. 3...

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