N. 276 SENTENZA 19 - 29 ottobre 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 300, comma quarto, del codice di procedura civile promosso dal Tribunale di La Spezia nel procedimento vertente tra Siboldi Ermenegildo, Siboldi Sirio ed altri, con ordinanza del 20 novembre 2006, iscritta al n. 56 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Udito nella Camera di consiglio del 23 settembre 2009 il giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale di La Spezia, con ordinanza del 20 novembre 2006, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 300, quarto comma, del codice di procedura civile, 'nella parte in cui, non richiamando l'art. 789 cod. proc. civ., non prevede la dichiarazione d'interruzione del processo nel caso di morte del contumace, certificata dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione relativa al decreto di fissazione dell'udienza di discussione del progetto di divisione'.

  1. - Il rimettente espone di essere chiamato a pronunciare in un giudizio civile in corso tra diversi soggetti, avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria, concernente alcuni beni immobili.

    Premesso che in tale giudizio nessuno dei convenuti si e' costituito, con conseguente dichiarazione della loro contumacia, il giudice a quo riferisce che, per provvedere in ordine alla domanda di divisione, e' stato nominato un consulente tecnico d'ufficio che, nell'espletamento dell'incarico, ha posto in evidenza la non comoda divisibilita' degli immobili compresi nell'asse ereditario, rilevando inoltre l'avvenuto decesso, nelle more, di uno dei condividenti.

    Il Giudice ha predisposto un progetto di divisione - consistente nella vendita all'incanto dell'intero compendio immobiliare, con attribuzione a ciascun coerede del ricavato, secondo la quota di spettanza - e ha fissato per la discussione l'udienza del 9 novembre 2006, mandando alla cancelleria di comunicare il decreto a tutti i condividenti, compresi i contumaci.

    Espletato l'adempimento, l'ufficiale giudiziario, nella relazione di notifica del detto decreto ad uno dei convenuti contumaci, ha dato atto dell'avvenuto decesso di quest'ultimo.

    Cio' posto, il rimettente osserva che, ai sensi dell'art. 300, quarto comma, cod. proc. civ., la morte della parte contumace determina l'interruzione del processo dal momento in cui il fatto interruttivo e' notificato, oppure e' certificato dall'ufficiale giudiziario nella relata di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 cod. proc. civ.

    Tale disposizione prevede, con elencazione tassativa secondo costante giurisprudenza, la notifica dell'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento del contumace, nonche' delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali (cui si e' aggiunto il verbale nel quale si da' atto della produzione di scrittura privata, per effetto di sentenze della Corte costituzionale). Nella norma censurata, quindi, non e' richiamato il decreto di cui all'art. 789 cod. proc. civ., che pure, secondo prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione, deve essere comunicato alle parti contumaci.

    Di qui il dubbio circa la legittimita' costituzionale del citato art. 300, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, non richiamando l'art. 789 cod. proc. civ., non prevede l'interruzione del processo nel caso di morte della parte contumace, certificata dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica del decreto, col...

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