LEGGE REGIONALE 3 marzo 2009, n. 9 - Incentivi a favore dei piccoli comuni molisani atti a contrastarne lo spopolamento ed a favorirne la ripopolazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 5 del 16 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione, nel rispetto della Costituzione ed in attuazione del principio di sussidiarieta' e reciprocita', persegue lo sviluppo sociale, civile ed economico dei territori dei piccoli comuni, attraverso la promozione ed il sostegno delle attivita' economiche, sociali, ambientali, culturali in essi esercitate e la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresi' l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attivita' economiche, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali.

  1. Ai fini della presente legge per i piccoli comuni si intendono quelli con popolazione fino a mille abitanti sulla base dell'ultima rilevazione demografica.

  2. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture la Regione ne promuove ed incentiva la gestione associata.

  3. La Regione incentiva l'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informatica nel processo di ammodernamento di piccoli comuni nella gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.

    Art. 2

    Linee generali di intervento 1. Ai fini della presente legge, la Regione attribuisce ai piccoli comuni risorse finanziarie tenuto conto della realta' sociale, delle situazioni di marginalita' socio-economica e infrastrutturale e della qualita' della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.

  4. Le situazioni di marginalita' socio-economica e infrastrutturale sono individuate annualmente e verificate sulla base di indicatori economici, sociali, territoriali, ambientali e demografici, stabiliti dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, sentita la Conferenza permanente delle Autonomie locali.

  5. Nella individuazione degli indicatori di cui ai commi 1 e 2, la giunta regionale puo' avvalersi di studi ed elaborazioni, anche gia' esistenti, effettuati da universita' o da enti pubblici o privati di ricerca.

  6. Nell'ambito dei fattori di disagio indicati sulla base degli studi ed elaborazioni effettuate ai sensi del comma precedente, la giunta regionale determina annualmente una graduatoria generale del disagio, d'intesa con la commissione consiliare competente, sentita la Conferenza permanente delle Autonomie locali, attribuendo un contributo annuale ai comuni che versano in situazioni di maggiore disagio. Il contributo annuale per ciascun comune e' determinato dalla giunta regionale in relazione al numero dei comuni inseriti nella graduatoria ed alle risorse disponibili nel bilancio regionale dell'anno finanziario di riferimento.

  7. Se il comune realizza le attivita' e gli interventi in forma associata, puo' beneficiare del contributo a copertura delle spese che la gestione associata comporta.

  8. Non e' concesso il contributo per le spese che risultano gia' interamente coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati.

  9. Termini e modalita' per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono disciplinati con...

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