N. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 ottobre 2009

Ricorso della Regione Puglia (P.IVA:80017210727), in persona del suo presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Liberti, in virtu' di deliberazione di Giunta regionale n. 1754 del 23 settembre 2009 nonche' di procura speciale a margine del presente atto, elettivamente domiciliata in Roma presso la Delegazione Regione Puglia, via Barberini, 36;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma, in via dei Portoghesi, 12, per l'impugnazione della legge n. 99 del 23 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, supplemento ordinario n. 136, recante 'Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia' con particolare riferimento all'art. 25, comma 2, lett.

g), per violazione del Titolo V della Costituzione e dei principi di leale cooperazione e sussidiarieta'.

L'art. 25 della legge n. 99 del 23 luglio 2009, rubricato 'Delega al Governo in materia nucleare', al primo comma enuncia che, con tale legge, il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo, recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e realizzare in favore delle popolazioni interessate.

Al secondo comma enuncia i principi e i criteri direttivi da rispettarsi nell'esercizio della delega di cui al primo comma, compresi dalle lettere da a) a q). La lett. g) prevede il seguente principio e criterio direttivo: 'previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleare a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attivita' di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;'.

La Regione Puglia dubita della legittimita' costituzionale di tale norma per il seguente M o t i v o In relazione agli artt. 117, 118 e 120 del Titolo V della Costituzione (novellato dalla legge...

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