DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 novembre 2008, n. 52 - Regolamento di attuazione dell'articolo 18-bis della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 in materia di disciplina dell'attivita' di acconciatore e di estetista.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 7 gennaio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige';

Visto l'art. 18-bis della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell'impresa artigiana nella Provincia Autonoma di Trento);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2704 di data 17 ottobre 2008 avente ad oggetto 'Regolamento di attuazione dell'articolo 18-bis della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 in materia di disciplina dell'attivita' di acconciatore e di estetista'.

Emana:

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizione delle attivita' 1. Le disposizioni previste dall'articolo 18-bis della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11, nonche' dal presente regolamento nonche' dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attivita' di acconciatore), dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attivita' di estetista), si applicano a tutte le imprese che svolgono le attivita' di acconciatore e di estetista, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tali attivita' siano esercitate, in luogo pubblico o privato. Le disposizioni citate si applicano pertanto anche ai servizi di acconciatore e di estetista prestati all'interno di comunita', di palestre, club, circoli privati, di case di cura e strutture ricettive, anche se forniti a titolo di prestazione gratuita.

  1. L'attivita' professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonche' il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

    Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati in questo comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

  2. L'attivita' professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Rientrano nell'attivita' di estetista le prestazioni di massaggio estetico del corpo, di visagismo, di trucco e di depilazione, di manicure e pedicure, nonche' quelle di applicazione e di ricostruzione unghie artificiali e di abbronzatura.

    Sono escluse dall'attivita' di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalita' di carattere terapeutico.

  3. Le prestazioni, trattamenti e i servizi di cui ai commi 2 e 3 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici). Non si applicano le disposizioni previste dalla disciplina del commercio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9:

    1. alle imprese esercenti l'attivita' di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati;

    2. alle imprese esercenti l'attivita' di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attivita', al solo fine della continuita' dei trattamenti in corso.

  4. Per l'effettuazione delle prestazioni, dei trattamenti e dei servizi previsti dai commi 2 e 3, le imprese esercenti l'attivita' di acconciatore e di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purche' in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 2. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

  5. L'attivita' professionale di acconciatore e quella di estetista possono essere svolte unitamente anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una societa'. E' in ogni caso richiesto il possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle distinte attivita'.

    Art. 2

    Soggetti che svolgono le attivita' e requisiti professionali 1. Le imprese che esercitano l'attivita' di acconciatore e di estetista che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale in materia di artigianato devono iscriversi all'albo delle imprese artigiane.

  6. Per esercitare l'attivita' di acconciatore e di estetista e' richiesto il conseguimento dell'abilitazione professionale prevista, rispettivamente, dall'articolo 3 della legge n. 174 del 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990 nonche' dall'articolo 18-bis, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2002.

  7. L'abilitazione deve essere posseduta, per ciascuna sede dell'impresa, da almeno un responsabile tecnico designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Ogni responsabile tecnico puo' ricoprire tale ruolo in una sola sede. Nel caso le attivita' di acconciatore e di estetista siano svolte unitamente nella stessa sede l'abilitazione professionale per entrambe le attivita' puo' essere in capo alla medesima persona.

    Art. 3

    Luogo di esercizio delle attivita' e requisiti igienico-sanitari 1. Le attivita' di acconciatore e di estetista devono essere svolte esclusivamente presso...

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