LEGGE REGIONALE 6 luglio 2009, n. 6 - Governo e riqualificazione solildale del territorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 116 del 7 luglio 2009) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 19 del 1998

  1. All'art. 1 della legge regionale n. 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), sono apportate le seguenti modifiche:

    1. la rubrica e' cosi' sostituita: 'Finalita', oggetto e ambito di applicazione della legge';

    2. al comma 1, dopo le parole 'Emilia-Romagna', sono inserite le seguenti: ', nel quadro dei principi stabiliti, dalla normativa vigente ed in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,';

    3. dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

      '1-bis. La Regione favorisce le iniziative che a livello locale promuovono la partecipazione dei cittadini alla definizione degli obiettivi della riqualificazione urbana attraverso l'istituzione di processi partecipativi o di laboratori di urbanistica partecipata e incentiva il ricorso da parte dei Comuni a procedure concorsuali che consentano la scelta del progetto che meglio corrisponde agli obiettivi di qualita' attesi.';

    4. dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      '2-bis. Il Titolo I della presente legge continua a trovare applicazione nei Comuni dotati di PRG approvato nell'osservanza della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela e uso del territorio), e fino all' approvazione del Piano strutturale comunale, in conformita' alla legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Per l'approvazione di programmi di riqualificazione in variante agli strumenti di pianificazione trovano applicazione i limiti previsti dall' art. 41 della legge regionale n. 20 del 2000.

      2-ter. A seguito dell'approvazione del Piano strutturale comunale, trova applicazione la disciplina della legge regionale n.

      20 del 2000 relativa agli interventi di riqualificazione urbana, come integrata da quanto disposto dal Titolo I della presente legge.'.

      Art. 2

      Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 19 del 1998

  2. All' art. 2 della legge regionale n. 19 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      'l. Il Consiglio comunale, con apposita delibera su proposta della Giunta, individua gli ambiti del territorio comunale urbanizzato, anche non caratterizzati per una continuita' spaziale, da assoggettare a riqualificazione, ricomprendendo in essi, oltre alle aree e agli immobili strettamente interessati dagli interventi, le aree urbane interessate dagli effetti della riqualificazione. La medesima delibera definisce i tempi ed i temi di azione e gli obiettivi di qualita' energetica, ambientale, sociale e architettonica che si intendono realizzare in ciascuno degli ambiti, sulla base del Documento programmatico per la qualita' urbana di cui al comma 1-ter. Il Consiglio comunale, con il medesimo provvedimento:

    2. individua le modalita' di svolgimento dei processi partecipativi dei cittadini interessati dalle successive fasi di elaborazione e approvazione del programma di riqualificazione urbana;

    3. puo' stabilire che in tali ambiti di intervento, per l'attuazione del programma di riqualificazione, debba svolgersi un concorso di architettura ai sensi dell'art. 4-bis.';

    4. dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      '1-bis. Al fine di avviare il processo di individuazione degli ambiti da assoggettare a riqualificazione urbana ai sensi del comma 1, il Consiglio comunale approva un apposito documento di indirizzo che prevede una prima indicazione dei tessuti urbani che presentano condizioni di degrado edilizio, ambientale e sociale e degli obiettivi generali da perseguire attraverso interventi di riqualificazione degli stessi, anche sviluppando processi partecipativi dei cittadini interessati. Per elaborare la proposta di delibera di cui al comma 1, la Giunta comunale, sulla base del documento di indirizzo ed attuando forme di consultazione e partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, svolge con riguardo al territorio urbanizzato una ricognizione dei fabbisogni di:

    5. edilizia residenziale sociale;

    6. dotazioni territoriali;

    7. interventi per migliorare la qualita' e l'accessibilita' degli spazi pubblici e la mobilita' sostenibile;

    8. riqualificazione energetica, ambientale ed architettonica degli edifici e del territorio interessato.

      1-ter. A seguito della valutazione di tali fabbisogni la Giunta comunale predispone il Documento programmatico per la qualita' urbana che contiene gli obiettivi di riallineamento funzionale e qualitativo che costituiscono, per ciascun ambito di riqualificazione, le priorita' di interesse pubblico a cui dovranno essere subordinate le successive procedure partecipative, concorsuali o negoziali, di cui all'art. 3 per la definizione dei contenuti dei Programmi di riqualificazione urbana. Nel caso in cui siano previste varianti agli strumenti urbanistici vigenti che interessino le aree destinate a verde e servizi, il medesimo Documento assicura il rispetto delle dotazioni minime di cui all'art. A-24 dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.';

    9. al comma 3 la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

      'd) le condizioni di fattibilita' dell'intervento di riqualificazione, con una stima delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie ad attivarlo.';

    10. il comma 4 e' cosi' sostituito:

      '4. L'attivita' di cui al presente articolo e' svolta assicurando la massima partecipazione e cooperazione dei soggetti pubblici e privati interessati, nelle forme piu' idonee individuate dall'Amministrazione comunale, con particolare attenzione al coinvolgimento dei cittadini che risiedono o operano nell'ambito da riqualificare ovvero negli ambiti interessati dagli effetti della riqualificazione. La deliberazione di cui al comma l si esprime sulle specifiche proposte avanzate da amministrazioni, associazioni e parti sociali e dai cittadini interessati.'.

      Art. 3

      Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 19 del 1998

  3. All'art. 3 della legge regionale n. 19 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:

      'Il concorso e' relativo a ciascuno degli ambiti individuati ai sensi dell'art. 2 e tiene conto delle priorita' individuate nel Documento programmatico per la qualita' urbana e dalla delibera del Consiglio comunale assunta a conclusione del processo partecipativo appositamente attivato.';

    2. al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione definiti nella delibera di cui all'art. 2';

    3. al comma 2, dopo le parole 'enti pubblici,', sono inserite le seguenti: 'ritenuti necessari per l'attuazione del programma di riqualificazione,';

    4. al comma 4, dopo le parole 'di cui al comma 2,' sono inserite le seguenti: 'seleziona la proposta che piu' risponde agli obiettivi definiti per l'ambito di riqualificazione interessato dalla delibera di cui all' art. 2 e'.

      Art. 4

      Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 19 del 1998

  4. All'art. 4 della legge regionale n. 19 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nell'osservanza di quanto stabilito dal Documento programmatico per la qualita' urbana e tenendo conto delle proposte avanzate dai cittadini che risiedono o operano nell'ambito da riqualificare, e negli ambiti interessati dagli effetti della riqualificazione, secondo modalita' partecipative stabilite dal Comune ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a).';

    2. al comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

      'e) la realizzazione di offerta abitativa, con particolare riferimento agli alloggi di edilizia residenziale sociale, nell'osservanza di quanto disposto dagli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000;';

    3. dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

      '3-bis) Il programma di riqualificazione urbana puo' destinare gli immobili sedi di attivita' produttive industriali, dismessi o da dimettere, al soddisfacimento del fabbisogno di dotazioni territoriali e di edilizia residenziale sociale, definito ai sensi dell'art. A-22, comma 3, e dell'art. A-6-bis dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, anche attraverso meccanismi perequativi o di permuta o trasferimento di quote del patrimonio edilizio esistente in altre aree idonee destinate all'edificazione ovvero incentivi alla delocalizzazione.'.

      Art. 5

      Introduzione dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 19 del 1998

  5. Nella legge regionale n. 19 del 1998, dopo l'art. 4, e' inserito il seguente:

    'Art. 4-bis (Concorsi di architettura) - 1. Il Consiglio comunale con la delibera di cui all'art. 2 puo' stabilire che per l'attuazione del Programma di riqualificazione in ambiti di intervento particolarmente significativi debba essere svolto, di concerto con i soggetti interessati di cui all'art. 3, un concorso di architettura, allo scopo di sezionare la soluzione progettuale che meglio interpreta gli obiettivi di qualita' ambientale e architettonica, anche riferita allo spazio urbano interessato dall' intervento.

  6. La Giunta regionale puo' destinare una quota dei contributi previsti nel Titolo II della presente legge ai Comuni che attivano i Concorsi di architettura, al fine di contribuire al sostegno delle spese per il loro svolgimento. Nella redazione dei bandi di cui al successivo art. 8, tra i criteri di assegnazione dei contributi e' prevista una priorita' ai Comuni che attivano tali concorsi.'.

    Art. 6

    Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 19 del 1998

  7. L'art. 6 della legge regionale n. 19 del 1998 e' cosi' sostituito:

    'Art. 6 (Societa' per la trasformazione urbana) - 1. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere attuati, ai sensi della normativa vigente, anche attraverso la costituzione da parte del Comune di Societa' di trasformazione urbana (STU) ai sensi...

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