DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 dicembre 2008, n. 71 - Regolamento di esecuzione concernente la promozione della ricerca scientifica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 10 febbraio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 17 novembre 2008, n. 4249;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento determina le modalita' e le procedure per la promozione della ricerca scientifica e per altre forme di sostegno in esecuzione degli articoli 9 e 13 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, di seguito denominata legge.

Art. 2

Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. organismo di ricerca scientifica: un'universita' o un ente di ricerca pubblico o privato, con personalita' giuridica, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca fondamentale e di ricerca applicata e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;

    l'organismo di ricerca scientifica reinveste tutti i suoi proventi in attivita' di ricerca scientifica, nella diffusione dei relativi risultati o nell'insegnamento, a condizione che le imprese in grado di esercitare un'influenza su di esso, in qualita' di azionisti, membri o soci, non godano di alcun accesso preferenziale alle capacita' di ricerca scientifica dell'organismo medesimo ne' ai risultati conseguiti;

  2. ricerca fondamentale: studi sperimentali o teorici volti essenzialmente ad acquisire nuove conoscenze fondamentali senza evidenti applicazioni pratiche;

  3. ricerca applicata: attivita' di ricerca fondamentale svolte con lo scopo principale di generare nuove conoscenze o di ricombinare conoscenze esistenti; il loro oggetto di indagine presenta delle implicazioni pratiche, le nuove conoscenze acquisite trovano applicazione nella pratica attraverso il trasferimento delle conoscenze scientifiche. Tutti i proventi vanno reinvestiti nell'attivita' di ricerca;

  4. intensita' dell'agevolazione: l'ammontare lordo dell'agevolazione espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto.

    Art. 3

    Beneficiari 1. Beneficiari sono:

  5. gli organismi di ricerca scientifica;

  6. i soggetti del sistema dell'istruzione e dell'educazione permanente;

  7. le istituzioni, gli enti strumentali e le aziende della provincia;

  8. gli enti locali e gli altri enti pubblici;

  9. le persone fisiche che esplicano attivita' scientifiche nel campo della ricerca fondamentale;

  10. le forme associative e consortili fra i soggetti sopra indicati.

    1. I beneficiari devono svolgere attivita' di ricerca scientifica a livello provinciale. In applicazione dell'art. 19-bis, comma 3, della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, l'universita' beneficiaria puo' avere sede anche in altre regioni o province della Repubblica italiana o in Paesi dell'area culturale tedesca; essa e' ammessa alle agevolazioni in materia di ricerca scientifica se forma un numero elevato di studenti altoatesini, e' classificata dalla Giunta provinciale come organismo di formazione e di ricerca scientifica di rilevanza per la provincia di Bolzano e se esplica attivita' di ricerca scientifica specifiche per l'Alto Adige. Per i progetti nazionali e internazionali di collaborazione e' indispensabile che le attivita' di ricerca scientifica agevolate ai sensi della legge si svolgano prevalentemente in Alto Adige.

    Art. 4

    Iniziative ammissibili ad agevolazione 1. Sono oggetto di agevolazione le seguenti iniziative:

  11. progetti singoli: progetti annuali o pluriennali nel campo della ricerca scientifica;

  12. progetti mirati: progetti piu' ampi e di lunga durata che prevedono la creazione di organismi di ricerca scientifica altamente efficienti e strettamente collegati o di network di ricerca finalizzati a condurre indagini interdisciplinari e a lungo termine su impegnative questioni scientifiche;

  13. progetti di collaborazione: progetti che prevedono una collaborazione di almeno tre partner a livello interregionale o interdisciplinare su una tematica centrale della ricerca scientifica;

  14. network di ricerca scientifica per il collegamento in rete delle capacita' di ricerca scientifica e sviluppo presenti in provincia di...

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