DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 novembre 2008, n. 51 - Regolamento concernente le modalita' di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno, le modalita' di funzionamento della Commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonche' la disciplina attuativa della viabilita' forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige';

Visti gli articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 concernente 'Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette';

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2780 del 24 ottobre 2008 recante ad oggetto 'Riapprovazione con modifiche del regolamento concernente le modalita' di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di' moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno, le modalita' di funzionamento della Commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonche' la disciplina attuativa della viabilita' forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11), a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti - Sezione di Controllo';

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni 1. In attuazione degli articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) questo regolamento disciplina:

  1. le modalita' di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione;

  2. le funzioni, la composizione e il funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno;

  3. le modalita' di funzionamento della Commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale;

  4. la viabilita' forestale.

    1. Nel prosieguo di questo regolamento:

  5. la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e' indicata come 'legge provinciale';

  6. la struttura provinciale competente in materia di foreste e' indicata come 'struttura provinciale competente';

  7. la Commissione forestale provinciale e' indicata come 'Commissione';

  8. il fondo forestale provinciale e' denominato 'fondo'.

    Art. 2

    Comunicazione ai proprietari dei materiali di base 1. In attuazione dell'art. 31 della legge provinciale, la struttura provinciale competente rende noto ai proprietari di boschi la presenza sui fondi di loro proprieta' di materiali di base mediante pubblicazione del registro dei materiali di base, previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), sul Bollettino Ufficiale della Regione e nelle forme stabilite dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

    1. In assenza di strumenti di pianificazione forestale previsti dalla legge provinciale, la struttura provinciale competente puo' dare indicazioni in merito alle forme di gestione dei soprassuoli finalizzate ad ottimizzare la produzione di seme nonche' alla conservazione dei soggetti 'fonti di seme'.

      Art. 3

      Modalita' di raccolta di materiale di moltiplicazione 1. Salvo quanto previsto dal comma 4, chiunque intende raccogliere materiale forestale di moltiplicazione per fini forestali ne da' comunicazione alla struttura provinciale competente, con l'indicazione delle particelle fondiarie interessate, del periodo programmato e dei nominativi delle persone addette alla raccolta nonche' delle tecniche usate.

    2. Il soggetto che gestisce la raccolta deve presentare al proprietario del fondo una dichiarazione dell'inizio delle attivita' di raccolta almeno quindici giorni prima della data indicata per la raccolta medesima.

    3. Su istanza del soggetto previsto dal comma 1, la struttura provinciale competente rilascia il certificato principale di identita' previsto dall'art. 31, comma 1, della legge provinciale, secondo il modello riportato nell'allegato A; il rilascio del certificato e' subordinato all'invio alla struttura provinciale, da parte del medesimo soggetto, della dichiarazione relativa alle operazioni di raccolta di materiali da riproduzione per fini forestali, redatta dalla stazione forestale territorialmente competente secondo il modello riportato nell'allegato B.

    4. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 3, qualora la raccolta di materiali di moltiplicazione avvenga per conto della struttura provinciale competente, per le finalita' previste dall'art.

      32, comma 3, della legge provinciale, la struttura rilascia il certificato principale di identita', secondo il modello riportato nell'allegato A, dopo che ha ricevuto la dichiarazione prevista dal comma 3 inviata dal proprio ufficio periferico territorialmente competente.

      Art. 4

      Modalita' di acquisizione da parte della struttura provinciale competente 1. Per le finalita' previste dall'art. 32, comma 3, della legge provinciale, la struttura provinciale competente puo' provvedere all'acquisto da terzi di:

  9. materiale di moltiplicazione per fini forestali;

  10. materiale vivaistico gia' conformato per scopi ornamentali;

  11. giovane materiale vivaistico per la produzione di piante ornamentali.

    1. Il materiale previsto dal comma 1, lettera a), puo' anche essere reperito da strutture pubbliche cedendo in cambio le proprie eccedenze.

      Art. 5

      Cessione di materiale vivaistico per fini forestali 1. La struttura provinciale competente puo' disporre la cessione a titolo gratuito del materiale vivaistico prodotto direttamente ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge provinciale, purche' eccedente l'autoconsumo, a favore di proprietari forestali pubblici e privati, per fini forestali.

    2. Quanto previsto dal comma 1 non si applica per il materiale destinato all'impiego in arboricoltura da legno; in tal caso la cessione e' disposta a titolo oneroso sulla base di un listino prezzi periodicamente aggiornato con deliberazione della giunta provinciale.

      Le somme derivanti dalla cessione sono introitate nel bilancio della Provincia.

      Art. 6

      Cessione di materiale vivaistico per scopi ornamentali 1. Compatibilmente con le disponibilita' effettive, la struttura provinciale competente puo' disporre, a titolo gratuito, la cessione di materiale vivaistico per scopi ornamentali a favore di comuni, amministrazioni pubbliche, amministrazioni separate dei beni di uso civico, associazioni ed altri soggetti, anche privati, per la realizzazione di interventi cui e' riconosciuta valenza pubblica.

    3. Previa specifica richiesta da parte di soggetti pubblici, la struttura provinciale competente, compatibilmente con il proprio piano degli interventi adottato ai sensi dell'art. 85 della legge provinciale, puo' provvede-re anche alla messa a dimora del materiale vivaistico, fornito secondo quanto previsto dall'art. 90 della legge provinciale.

      Art. 7

      Funzioni 1. La cabina di regia della filiera foresta-legno, istituita ai sensi dell'art. 65 della legge provinciale, e' organo di consulenza tecnica della giunta provinciale e svolge le seguenti funzioni:

  12. assicurare l'informazione e la divulgazione sui temi relativi alla filiera foresta-legno e legno-energia;

  13. favorire la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla definizione degli indirizzi e delle strategie di settore;

  14. favorire il confronto, l'interscambio ed il coordinamento tra tutti i soggetti del sistema pubblico e privato che operano nell'ambito della filiera foresta-legno;

  15. formulare proposte alla giunta provinciale per il monitoraggio, lo sviluppo e la promozione del settore forestale e della filiera foresta-legno e legno-energia;

  16. formulare proposte alla giunta provinciale per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e di sviluppo della filiera, per la realizzazione di studi, ricerche ed indagini di settore;

  17. esprimere pareri su richiesta della giunta provinciale.

    Art. 8

    Composizione della cabina di regia della filiera foresta-legno 1. La cabina di regia, nel rispetto del principio delle pari opportunita', e' costituita dalla giunta provinciale ed e' composta da:

  18. il presidente della Provincia, o un assessore provinciale suo delegato, che la presiede;

  19. l'assessore provinciale all'industria;

  20. l'assessore provinciale in materia di foreste;

  21. l'assessore provinciale in materia di ricerca e innovazione;

  22. il dirigente generale del dipartimento competente in materia di risorse forestali;

  23. il dirigente generale del dipartimento competente in materia di industria e di artigianato;

  24. il dirigente generale del dipartimento competente in materia di ricerca e innovazione;

  25. un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;

  26. un rappresentante dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree (IVALSA) del Consiglio nazionale delle ricerche;

  27. un rappresentante della facolta' di Ingegneria dell'Universita' di Trento;

  28. un rappresentante della Unita' di ricerca per il monitoraggio e la pianificazione forestale con sede in Villazzano di Trento;

  29. un rappresentante di Agenzia per lo sviluppo;

  30. un rappresentante della sezione legno dell'Associazione degli industriali della provincia di Trento;

  31. un rappresentante della categoria lavorazione del legno ed arredo dell'Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento;

  32. un rappresentante delle imprese di utilizzazione boschiva dell'Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento;

  33. un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;

  34. un rappresentante dell'Associazione provinciale delle amministrazioni separate di uso civico;

  35. un rappresentante dell'ordine dei dottori agronomi e forestali;

  36. un rappresentante delle organizzazioni...

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