DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2009, n. 10 - Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 9 del 30 marzo 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), ed in particolare dell'art. 19, disciplina:

a) le procedure per l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento dell'albo degli enti di servizio civile regionale, di seguito denominato albo;

b) le procedure per la presentazione dei progetti;

c) le procedure per l'ammissione dei giovani;

d) gli elementi essenziali del contratto e l'ammontare dell'assegno per i giovani;

e) l'articolazione dell'orario di servizio;

f) i casi di cessazione dal servizio e di sostituzione dei giovani;

g) l'attivita' di preparazione, supporto e guida al servizio civile;

h) le modalita' per il monitoraggio e la verifica dei progetti;

i) la composizione e la procedura per la nomina della Consulta regionale del servizio civile e del suo presidente, di seguito denominata Consulta;

j) le modalita' di gestione e di rendicontazione del fondo regionale per il servizio civile, di seguito denominato fondo;

k) la quota del fondo da destinare alle iniziative formative ed informative.

Art. 2

Sistema informativo (art. 13 legge regionale n. 35/2006) 1. La disciplina di cui al presente regolamento si conforma ai profili tecnologici ed informativi prescritti per il sistema informativo dalla legge regionale n. 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell' amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della 'Rete telematica regionale Toscana') e dalle disposizioni regionali in materia di societa' dell' informazione.

  1. Per lo svolgimento delle funzioni della Regione di cui alla legge regionale n. 35/2006, il sistema informativo di cui al presente articolo contiene i dati relativi agli enti di servizio civile, ai progetti ed ai giovani in servizio civile e consente di condividere, coordinare e controllare le informazioni con semplicita' e facilita' d'uso, utilizzando di regola procedure digitali conformi agli standard regionali in materia.

  2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalita' di comunicazione, di trasmissione e di condivisione dei dati con le province e con gli altri soggetti interessati e le condizioni per un continuo aggiornamento della banca dati regionale.

    Art. 3

    Iscrizione all'albo (articoli 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a) legge regionale n. 35/2006) 1.Possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo gli enti di seguito indicati:

    a) enti pubblici e privati in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge regionale 35/2006;

    b) organismi federativi ed associativi degli enti di cui alla lettera a).

  3. Gli enti di cui al comma 1, lettera a) non possono iscriversi all'albo qualora siano indicati quali sedi di attuazione di progetti di servizio civile regionale da parte di altri enti.

  4. Gli enti iscritti all'albo sono tenuti a presentare almeno un progetto di servizio civile ogni tre anni.

  5. Gli enti iscritti alle attivita' di promozione e informazione promosse dalla Regione ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n.

    35/2006.

    Art. 4

    Domanda di iscrizione (articoli 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a), legge regionale n. 35/2006) 1. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'ente, e' presentata al competente ufficio della Regione.

  6. Nella domanda sono in particolare attestati sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

    a) la denominazione dell'ente, l'indicazione della sede legale ed il codice fiscale o partita iva;

    b) l'indicazione del nominativo del responsabile per il servizio civile;

    c) l'indicazione delle sedi disponibili per la realizzazione dei progetti;

    d) l'indicazione della pagina web del proprio sito internet.

  7. Gli enti privati allegano alla domanda di iscrizione:

    a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto:

    b) organigramma dell'ente, con particolare riferimento al personale dedicato alle attivita' del servizio civile;

    c) documentazione comprovante l'attivita' svolta negli ultimi tre anni nell'ambito del territorio regionale.

  8. Il competente ufficio della Regione provvede nel termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l'iscrizione si intende effettuata.

  9. Ad ogni ente iscritto e' attribuito un codice regionale.

    Art. 5

    Procedura semplificata per l'iscrizione all'albo (art. 19, comma 1, lettera a), legge regionale n. 35/2006) 1. Gli enti iscritti nell'albo nazionale del servizio civile nazionale o nell'albo regionale del servizio civile nazionale possono iscriversi all'albo degli enti di servizio civile regionale indicando unicamente nella domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000:

    a) il codice nazionale di accreditamento dell'ente;

    b) l'indicazione delle sedi disponibili per la realizza-zione dei progetti;

    c) l'indicazione dell'attivita' svolta negli ultimi tre 2. Il competente ufficio della Regione provvede nel termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l'iscrizione si intende effettuata.

    Art. 6

    Modalita' di tenuta e di aggiornamento dell'albo (art. 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a), legge regionale n. 35/2006) 1. L'albo e' istituito presso il competente ufficio della Regione che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.

  10. L'elenco degli enti iscritti e' pubblicato annualmente nel Bollettino...

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